Proroga sì, proroga no. Il Consiglio dei ministri ha rinviato a martedì prossimo lo spostamento delle scadenze della voluntary disclosure. L’ipotesi su cui si è ragionato prevede di far slittare la scadenza per la presentazione dell’istanza di adesione dal 30 settembre al 30 novembre, mentre l’ultimo giorno utile per integrare la documentazione dovrebbe passare dal 30 ottobre al 31 dicembre.
“Il ministro Padoan mi ha informato che, per una questione tecnica di lavori di Consiglio, il decreto sulla proroga della voluntary disclosure potrebbe slittare al Cdm di martedi – ha annunciato in una nota il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti -. Al di là di questo aspetto puramente tecnico-procedurale resta ferma la volontà politica di procedervi”.
Il rinvio è stato sollecitato dai commercialisti e dagli altri intermediari coinvolti nelle procedure per il rimpatrio dei capitali, che hanno chiesto più tempo per smaltire le pratiche.
Nei mesi scorsi, infatti, si sono accumulati importanti ritardi che hanno scoraggiato le adesioni alla voluntary. I chiarimenti del Fisco su alcuni dubbi interpretativi, ad esempio, sono arrivati appena il mese scorso, mentre solo il 2 settembre è entrata in vigore la norma che cancella il raddoppio dei termini di accertamento (dimezzando così il costo per far riemergere i fondi esportati illegalmente).
Queste novità (soprattutto la seconda) hanno fatto sì che molti contribuenti decidessero solo all’ultimo momento di aderire alla voluntary disclosure, con il risultato che ancora la settimana scorsa ben sette domande su 10 erano in lista d’attesa e i professionisti – in vista della scadenza del 30 settembre – sono stati costretti a rifiutare molti incarichi.
Impedire a molti contribuenti di avviare la procedura, tuttavia, avrebbe danneggiato anche le casse pubbliche, dal momento che lo Stato, rinunciando alle adesioni dell’ultim’ora, avrebbe perso il gettito che queste avrebbero prodotto (sia quello straordinario-una tantum legato alla voluntary, sia quello ordinario garantito ogni anno dalla tassazione sui capitali riemersi). E non si tratta di risorse secondarie, visto che potrebbero servire a scongiurare l’applicazione delle clausole di salvaguardia sull’aumento delle accise e degli acconti Ires e Irap.
COME FUNZIONA LA VOLUNTARY DISCLOSURE
La voluntary disclosure non è una sanatoria vera e propria: per fare pace con l’Agenzia delle Entrate l’evasore deve pagare tutte le tasse non versate, ma può godere di sconti su sanzioni e interessi e soprattutto non corre il rischio d’incorrere nelle pene previste per i reati fiscali compiuti o per il nuovo reato di autoriciclaggio.
– Chi può attivare la procedura
La voluntary è destinata a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura. Sono compresi anche gli “estero residenti fittizi”, i cittadini “trasferiti” in Paesi black list, i soggetti “esterovestiti”, i trust (compresi quelli “esterovestiti”), i contribuenti che detengono attività all’estero senza esserne formalmente intestatari.
– Chi rimane escluso
L’accesso alla voluntary disclosure non è consentito a chi abbia avuto la formale conoscenza:
a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento;
c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Il Fisco chiarisce inoltre che “la procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità”. Inoltre, “in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità – prosegue l’Agenzia –, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo”.
– La voluntary disclosure nazionale
Alla procedura nazionale “possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale – scrive l’Agenzia delle Entrate – e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Tutti questi soggetti, pertanto, potranno regolarizzare tutte le violazioni dichiarative relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’Irap, all’Iva, nonché le violazioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La procedura di collaborazione volontaria nazionale può essere avviata relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento”.
– La relazione d’accompagnamento
Entro fine anno i contribuenti devono inviare al Fisco anche una relazione di accompagnamento che includa varie informazioni:
– l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
– la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
– la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.
La relazione, che il contribuente potrà integrare in fase di contraddittorio, dovrà essere inviata all’indirizzo di Posta elettronica certificata indicato nella comunicazione con cui l’Agenzia ha confermato di aver ricevuto la domanda. L’intera procedura deve essere svolta per via telematica.
– Sanzioni ridotte per le dimenticanze inconsapevoli
Il Fisco prevede uno sconto di sanzione per le cosiddette dimenticanze inconsapevoli. “Il perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria non è preclusivo dell’ulteriore esercizio dell’azione accertatrice – scrive ancora l’Agenzia – pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l’Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà” a un “accertamento parziale” e “dovrà graduare la risposta sanzionatoria anche in funzione della gravità della condotta del contribuente e del mancato rispetto da parte di quest’ultimo dello spirito collaborativo sotteso alla procedura di collaborazione volontaria conclusa”. Al termine della procedura, “in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate – conclude il Fisco –, la voluntary disclosure non si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione”.