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Voluntary disclosure bis: ecco il modello e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

FIRSTonline

La voluntary disclosure bis è ufficialmente ai blocchi di partenza. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo e le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali, con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2016. Diversamente dalla prima edizione, la voluntary bis del 2017 è aperta non solo ai capitali esportati illegalmente, ma anche ai contanti nascosti al Fisco entro i confini nazionali.

La vera differenza rispetto alla vecchia versione è però nella possibilità di autoliquidare le imposte dovute, cioè di calcolare in autonomia quanto dovuto all’erario, comprese le sanzioni e le eventuali maggiori imposte. Una procedura che, in ogni caso, espone il contribuente al rischio di trovarsi in futuro una rettifica per opera dell’Agenzia delle Entrate, con tanto di sanzioni fino al 3% del capitale.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE

Le domande di adesione potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. Il modello andrà presentato online tramite Entratel o Fisconline, utilizzando la nuova versione del software “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ma ancora non si può fare: la data di apertura del canale telematico per l’invio del nuovo modello sarà comunicata più avanti.

Nel frattempo, chi vuole già inviare l’istanza di accesso alla voluntary bis può utilizzare il vecchio modello e trasmetterlo per via telematica. Ecco le istruzioni del Fisco:

– Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica: direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati.

– La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando la vecchia versione del software denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

– I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al soggetto interessato una copia cartacea del modello telematico, nonché copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

– È consentita l’integrazione dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa, barrando la casella “Istanza integrativa”.

– È inoltre possibile inviare via Pec una prima relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. La casella Pec a cui inviarla è quella indicata nella ricevuta di presentazione del modello inviata dall’Agenzia delle Entrate.

– Quando sarà disponibile la nuova versione del software, bisognerà effettuare un nuovo invio (stavolta del nuovo modello) barrando la casella “Istanza trasmessa in precedenza”.

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