Stop a consumatori ingannati sull’effettiva destinazione di soldi devoluti alla beneficenza e derivanti dalla promozioni e vendita di determinati prodotti. Alla Camera, in commissione Attività produttive, inizia infatti l’esame di un disegno di legge governativo volto a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a Ong, chiesa, terzo settore, università, centri di ricerca. E ciò proprio per assicurare la tutela dei consumatori e garantire una maggiore trasparenza.
Obbligo di un’adeguata informazione
In sostanza i consumatori devono ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione sulla destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto. E al fine di assicurare la trasparenza di tali informazioni, si prevede che i produttori e i professionisti debbano riportare sulle confezioni dei prodotti l’indicazione relativa:
- ai soggetti destinatari di parte dei proventi
- le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati
- la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati ai medesimi soggetti, per ogni unità di prodotto
Queste informazioni potranno essere fornite apponendo sulla confezione una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le prescritte indicazioni con chiarezza e semplicità.
Le possibili sanzioni
Non mancano sanzioni per chi dovesse eludere queste disposizioni. Infatti viene demandata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad irrogare le sanzioni per le violazioni accertate. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo, chiunque violi le disposizioni previste è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Non solo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio bollettino settimanale i provvedimenti sanzionatori adottati e può imporre l’obbligo di pubblicazione – a spese del soggetto sanzionato – su uno o più giornali quotidiani e ogni altro mezzo opportuno all’esigenza di informare compiutamente i consumatori. Una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse sarà destinata a iniziative solidaristiche.