Condividi

Vendite di beneficenza: stop alla destinazione ingannevole dei proventi. Provvedimento all’esame della Camera

La Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sta iniziando l’esame di un disegno di legge per disciplinare la distribuzione dei proventi delle vendite destinati alla beneficenza

Vendite di beneficenza: stop alla destinazione ingannevole dei proventi. Provvedimento all’esame della Camera

Stop a consumatori ingannati sull’effettiva destinazione di soldi devoluti alla beneficenza e derivanti dalla promozioni e vendita di determinati prodotti. Alla Camera, in commissione Attività produttive, inizia infatti l’esame di un disegno di legge governativo volto a disciplinare la pubblicità e le pratiche commerciali attuate da produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a Ong, chiesa, terzo settore, università, centri di ricerca. E ciò proprio per assicurare la tutela dei consumatori e garantire una maggiore trasparenza.

Obbligo di un’adeguata informazione

In sostanza i consumatori devono ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione sulla destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto. E al fine di assicurare la trasparenza di tali informazioni, si prevede che i produttori e i professionisti debbano riportare sulle confezioni dei prodotti l’indicazione relativa:

  • ai soggetti destinatari di parte dei proventi
  • le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati
  • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati ai medesimi soggetti, per ogni unità di prodotto

Queste informazioni potranno essere fornite apponendo sulla confezione una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le prescritte indicazioni con chiarezza e semplicità.

Le possibili sanzioni

Non mancano sanzioni per chi dovesse eludere queste disposizioni. Infatti viene demandata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad irrogare le sanzioni per le violazioni accertate. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo, chiunque violi le disposizioni previste è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Non solo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio bollettino settimanale i provvedimenti sanzionatori adottati e può imporre l’obbligo di pubblicazione – a spese del soggetto sanzionato – su uno o più giornali quotidiani e ogni altro mezzo opportuno all’esigenza di informare compiutamente i consumatori. Una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse sarà destinata a iniziative solidaristiche

Commenta