Condividi

Una disciplina per l’abuso di diritto nella riforma del Fisco

Nella delega per la riforma fiscale, all’esame del Senato, spicca una norma per ripristinare la certezza del diritto messa in crisi dalla prassi amministrativa di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono state realizzate.

Una disciplina per l’abuso di diritto nella riforma del Fisco

Per sottrarre imprese e contribuenti alla roulette dell’abuso di diritto, cioè per dare certezze su ciò che è fiscalmente legittimo fare per ridurre il carico fiscale e ciò che invece costituisce un illecito risparmio d’imposta, il progetto di legge delega per la riforma fiscale contiene un’apposita norma, l’articolo 5, che mira a dettare una definizione generale dei comportamenti fiscalmente vietati, sebbene non preclusi da specifiche disposizioni tributarie.

Obiettivo dell’intervento è riequilibrare il rapporto tra lo strumento antielusivo dell’abuso di diritto, sempre più utilizzato dal Fisco e dalla giurisprudenza, e la certezza del diritto, messa in crisi dalla prassi amministrativa di sindacare ex post le scelte dei contribuenti sulla base di orientamenti non noti al momento in cui le operazioni sottoposte a controllo sono state decise e realizzate.

Poiché si tratta di una norma di delegazione legislativa, si limita a dettare i principi generali delle disposizioni attuative che il Governo dovrà adottare successivamente. Tuttavia definisce piuttosto precisamente l’abuso di diritto e le modalità di applicazione dell’istituto, anche perché è ispirata a una Raccomandazione della Commissione europea del 2012 sulla pianificazione fiscale “aggressiva”, con la quale gli Stati europei sono stati invitati ad adottare una norma generale antielusiva nel settore delle imposte dirette, applicabile sia ai rapporti nazionali, sia a quelli transnazionali.

La delega contenuta nel progetto di legge di riforma fiscale prevede una definizione generale di abuso di diritto, applicabile in tutto il sistema tributario, come “uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione”. 

Come contraltare di questo principio, tuttavia, si sancisce anche la legittimità della scelta tra regimi fiscali alternativi espressamente previsti dal sistema tributario, che, quindi, in astratto non viene messa in discussione. La norma stabilisce che l’operazione o la serie di operazioni messe in atto dal contribuente devono essere giustificate da ragioni extrafiscali non marginali, chiarendo che costituiscono valide ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata, ma rispondono a esigenze di natura organizzativa o determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente. 

Ciò che non è consentito dalla nuova norma generale sull’abuso di diritto, dunque, è che lo scopo di ottenere vantaggi fiscali sia la causa prevalente dell’operazione attuata. Il principio richiama quello della legislazione antielusiva introdotta negli anni ’90 per le operazioni straordinarie, che sarebbe assorbita dalla nuova, più generale norma sull’abuso di diritto.

A tutela dei contribuenti e delle procedure applicative, sono previste particolari disposizioni sul regime della prova. E’ posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità a una normale logica di mercato. Sul contribuente, invece, grava l’onere di dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati.

La norma di delegazione prevede anche che negli atti di accertamento del Fisco debba sempre essere formalmente e puntualmente individuata la condotta abusiva, a pena di nullità. E che in ogni fase del procedimento di accertamento tributario debbano essere garantiti il contraddittorio e il diritto alla difesa.

Il progetto di legge di riforma fiscale è già stato approvato dalla Camera ed è, attualmente, al vaglio della commissione Finanze del Senato, che ha in programma di concluderne l’esame già entro la settimana.

Commenta