A tre anni dallo scoppio della crisi finanziaria, l’Unione europea sembra decisa ad agire sul fronte della regolamentazione dei mercati. A novembre del 2012, se non sorgeranno ulteriori ostacoli lungo il percorso, entrerà in vigore la riforma che regola le vendite allo scoperto e le compravendite dei credit default swap, ovvero di quei titoli che fungono da assicurazioni contro i fallimenti delle obbligazioni, compresi i cds sui titoli di stato.
Vendite allo scoperto – meno strategie aggressive
Come disincentivo per le strategie aggressive, diventerà necessario notificare al mercato se le vendite riguardano più dello 0,5% del capitale della società. Se la soglia di transazioni è più bassa (0,2% del capitale), la notifica dovrà essere fatta solo all’autorità di supervisione. Un’ulteriore distinzione riguarderà le vendite allo scoperto di azioni e di obbligazioni del debito sovrano. Per i titoli azionari, lo shortselling è ammesso solo se l’investitore ha preso in prestito lo strumento finanziario, ha un accordo per prenderlo in prestito o ha un accordo con una terza parte che ha confermato che l’azione è stata “localizzata”. Per le obbligazioni sui titoli di stato valgono le stesse norme. Tuttavia, nel caso le transazioni allo scoperto servissero a coprire una posizione lunga in obbligazioni di un emittente il cui prezzo ha un’elevata correlazione con il prezzo del debito sovrano.
Credit default swap – vietati tout court quelli “naked” sul debito sovrano
Gli investitori dovranno notificare all’autorità di supervisione le transazioni di cds relativi ai titoli sovrani solamente per le posizioni significative. Lo stesso vincolo di notifica si applica quando i credit default swap vengono utilizzati per ottenere una posizione “short” su azioni o bond. Saranno invece proibiti categoricamente i cds sul debito sovrano “non coperti” o “nudi”, ovvero quando il venditore non ha preso in prestito i titoli e non ha alcuna garanzia per poterlo fare in futuro. Nel caso la liquidità del debito sovrano dovesse scendere sotto una soglia predeterminata, le autorità possono sospendere la restrizione temporaneamente: da un periodo iniziale di 12 mesi, a ulteriori periodi rinnovabili non più lunghi di sei mesi l’uno. La sospensione potrebbe, teoricamente, essere reiterata all’infinito, ma è necessario che si verifichino cinque condizioni: alti tassi di interesse sul debito sovrano, aumento degli spread sul debito sovrano e sui cds sovrani, tempi di ritorno del prezzo del debito sovrano all’equilibrio originario dopo una fase intensa di scambi, ammontare del debito sovrano che può essere oggetto di transazione.
Stabilità del mercato – se a rischio i regolatori possono imporre misuree temporanee di trasparenza
Sarà introdotta una nuova clausola: “in caso di rischio di stabilità del mercato”, le autorità di supervisione potranno imporre misure temporanee di trasparenza e di restrizioni sul trading di titoli e derivati. L’eventuale blocco delle transazioni non potrà durare più di tre mesi, ma potrà essere esteso per un periodo più lungo, se opportunamente motivato. L’Esma, l’autorità garante del mercato in Europa, dovrà verificare che negli altri Paesi lo stesso strumento venga sospeso dalle transazioni.
Le eccezioni che confermano la regola
Saranno esenti dalle nuove norme le attività di “market making”, le operazioni sui mercati primari e le azioni i cui mercati principali si trovano furoi dall’Unione europea.