“Era sempre in ritardo, per principio, essendo una delle sue teorie che la puntualità è la ladra del tempo”, scriveva Oscar Wilde nelle pagine de Il ritratto di Dorian Gray. Il sistema ferroviario italiano non è certo sordo al richiamo. Anzi, in molti casi sembrano farne un mantra quotidiano. Certo, non è sempre colpa di Trenitalia, decisamente la più bersagliata se non altro perché serve più destinazioni e possiede più convogli, o del concorrente Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori). I tormenti dei viaggiatori non sono sempre di loro diretta responsabilità: pensiamo ai furti di rame o agli incidenti.
Ma come ci si comporta quando le compagnie ferroviarie italiane sono decisamente responsabili? Le fattispecie dei rimborsi di cui abbiamo diritto (per legge e non per gentile concessione) sono molteplici, ma le modalità di richiesta sono complesse o difficili da rintracciare, perfino da interpretare, tant’è che altrettanto spesso avventurarsi nella giungla delle richieste di rimborso fa persino più paura del rivivere una giornata di scioperi e ritardi. La tentazione di lasciar perdere è forte. Se tutto fosse più semplice, e le informazioni realmente accessibili e gestibili, varrebbe certamente la pena di investire qualche momento del nostro tempo a sostegno delle nostre buone ragioni. Ecco allora una guida su come comportarsi per chiedere, e soprattutto per ottenere, quello che spetta a ogni viaggiatore.
SE IL TRENO VA A SINGHIOZZO
Le due macro aree individuate da Trenitalia sono quella dei rimborsi e quella degli indennizzi.
Rimborsi
I rimborsi per causa imputabile a Trenitalia per i treni nazionali
Il biglietto si considera totalmente non utilizzato o parzialmente non utilizzato nelle seguenti fattispecie:
- quando la partenza del treno è ritardata di un almeno un’ora;
- quando non si può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
- quando è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto;
- quando il posto prenotato non è effettivamente disponibile o quando la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto del viaggiatore;
- nel caso di assegnazione di posto cuccetta diverso da quello indicato sul biglietto;
- vi è un ritardo nella consegna del titolo di viaggio acquistato.
I rimborsi per causa imputabile a Trenitalia per i treni Regionali
Le cause a cui ci si riferisce in questo paragrafo possono verificarsi per mancata effettuazione del viaggio per fatto imputabile alle Ferrovie dello Stato Italiane o per ordine dell’Autorità Pubblica o per sciopero del personale delle Ferrovie, o ancora per mancanza di posto disponibile nella classe di validità del biglietto.
In questo caso si effettua un rimborso integrale del biglietto in tutte le biglietterie, anche nel caso in cui sia già stato convalidato. La biglietteria provvede direttamente al rimborso quando è in condizione di verificare le circostanze che giustificano il rimborso integrale: in caso contrario procederà all’inoltro alla Direzione Regionale competente della richiesta presentata in forma scritta. Per il biglietto elettronico regionale la richiesta di rimborso deve essere sempre inoltrata in forma scritta.
Chi può presentare il rimborso
Chi si trova alle prese con la presentazione della richiesta di rimborso deve sapere che può presentarla in prima persona se il biglietto è nominativo, oppure può presentarla il possessore del biglietto non nominativo, se si viaggia in comitiva è l’organizzatore del viaggio a essere responsabile. Oppure, se si vuole condividere il disagio del ritardo, delegare a qualcuno la richiesta.
A chi presentare la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso debitamente compilata può essere inoltrata alle biglietterie abilitate, all’agenzia che si è occupata di emettere il biglietto, alle Direzioni Regionali/Provinciali per i treni speciali, o alle Direzioni Regionali/Provinciali competenti per le stazioni di partenza del viaggio, in caso di biglietteria di partenza chiusa o assente. La richiesta di rimborsi deve essere spedita per posta, entro 24 ore dall’evento, insieme al biglietto originale, dalla località di partenza o da quella di emissione del biglietto, purché non coincida con quella di arrivo.
Come presentare la richiesta di rimborso
In qualsiasi caso, la richiesta di rimborso deve essere presentata tramite apposito modulo entro il periodo di utilizzazione del biglietto e comunque prima della convalida, oppure entro 30 minuti dalla convalida purché la richiesta sia presentata presso la biglietteria abilitata della stazione di partenza. La richiesta di rimborso può essere presentata secondo due modalità:
- verbale se il biglietto è rimborsabile a vista e senza necessità di ulteriori approfondimenti;
- scritta (carta libera per richieste da stazioni non presenziate o lo specifico modulo di richiesta) se il rimborso è richiesto:
- per divieto dell’autorità pubblica o per causa FS non verificabili immediatamente dalla biglietteria;
- per treni speciali;
- durante la chiusura delle biglietterie.
Come viene effettuato il rimborso
Il rimborso sarà effettuato in contanti presso la biglietteria oppure con assegno, bonifico bancario o bonus ed è utilizzabile entro un anno dall’emissione.
Nel caso di biglietteria chiusa o assente la richiesta deve essere fatta in forma scritta alla Direzione Regionale competente allegando l’originale del biglietto. La casistica è talmente ampia che contempla anche le circostanze che non implicano una responsabilità diretta del gestore: è il caso, per esempio, del viaggiatore che chiede il rimborso del biglietto per sua rinuncia al viaggio su un treno a percorrenza nazionale oppure per rinuncia al viaggio su un treno regionale. Se è l’utente a scegliere di non proseguire nel suo viaggio su un treno nazionale e se la tipologia di biglietto che ha acquistato lo consente, è possibile richiedere il rimborso del titolo con l’applicazione di una trattenuta del 20%.
È possibile richiedere il rimborso prima dell’orario di partenza del treno prenotato o attraverso la app ufficiale di Trenitalia, oppure telefonando al Call Center o ancora presso qualsiasi biglietteria o nell’agenzia in cui è stato acquistato il biglietto. Invece, dopo l’orario di partenza del treno prenotato non è possibile in nessun modo richiedere il rimborso per rinuncia al viaggio.
I rimborsi per rinuncia al viaggio per i treni nazionali
Nel caso in cui il viaggiatore intenda rinunciare all’intero viaggio e se la tipologia di biglietto lo consente, è possibile chiedere il rimborso con l’applicazione di una trattenuta sull’importo pagato.
Rinuncia al viaggio su un treno regionale
Solo l’abbonamento annuale regionale può essere rimborsato e prima dell’inizio della sua validità, con una trattenuta del 5%. Il rimborso del biglietto regionale deve essere richiesto entro le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto, presso qualsiasi biglietteria o presso l’Agenzia di viaggio abilitata che lo ha emesso o inviando la richiesta scritta alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la stazione di partenza.
Dal momento che sempre più utenti ricorrono al biglietto elettronico regionale (BER) è bene spiegare come è possibile richiedere il rimborso: anche in questo caso la app ufficiale di Trenitalia viene in soccorso del viaggiatore, che altrimenti può consultare il sito www.trenitalia.com. Dalla somma da rimborsare viene sempre dedotta una trattenuta del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l’applicazione della ritenuta, è pari o inferiore a 8 euro.
Indennità
Per quanto riguarda il capitolo indennità, invece, si considerano i seguenti casi:
Indennità per ritardi compresi tra 30 e 59 minuti per le Frecce
In caso di ritardo in arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce come indennizzo un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. Il bonus tuttavia non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.
Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti
In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia corrisponde un’indennità pari al:
- 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.
È il cliente a scegliere la modalità di corresponsione dell’indennità:
- con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;
- in contanti per pagamenti effettuati in contanti;
- mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.
L’indennità spetta al cliente anche nel caso di biglietti acquistati in tutto o in parte con altro bonus da indennità ed è calcolata rispetto al prezzo complessivo dell’intera soluzione di viaggio.
Indennità per ritardo per i viaggiatori del trasporto regionale
Se si è acquistato un biglietto del trasporto regionale è possibile richiedere l’indennità compilando il modulo disponibile in biglietteria e sul sito Trenitalia e spedendolo per posta, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio, entro e non oltre 1 anno dall’evento allegando il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, in caso di biglietto elettronico, la stampa cartacea in Pdf. Per il biglietto elettronico regionale è richiesta la validazione del biglietto a bordo del treno su cui si è viaggiato.
Quando e come chiedere l’indennità
È possibile richiedere l’indennità decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere), nelle seguenti modalità:
- compilando l’apposito modulo disponibile sul sito Trenitalia;
- sul sito Trenitalia, solo per i biglietti acquistati on line o su app, utilizzando la funzionalità “Richiedi Indennizzo” disponibile dopo aver richiamato il dettaglio del viaggio o dall’area riservata;
- all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- presso qualsiasi biglietteria;
- al Call Center, solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o su questo sito e app.
Italo
Se sul sito ufficiale di Trenitalia le spiegazioni si sprecano anche se destreggiarsi tra la miriade di fattispecie può costringere alla resa anche la persona più paziente del mondo, quello di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori appare quantomeno più schematico e si articola, all’interno della macroarea relative alla Domande frequenti, in rimborsi e ritardi e cancellazioni. Nel dettaglio:
Rimborsi
Se il viaggiatore non può più partire, è possibile richiedere il rimborso?
Si può ottenere il rimborso del biglietto solo se si ha acquistato un biglietto flessibile che preveda il rimborso tra le sue condizioni. Ciascun viaggiatore dovrà consultare le differenti tipologie di offerte e verificare quali sono le condizioni applicate alla sua scelta. Se previsto dalle condizioni tariffarie, si può richiedere un rimborso entro tre minuti dalla partenza del tuo treno direttamente sul sito italotreno.it nella sezione “Cambia prenotazione” inserendo i propri dati, altrimenti è possibile recarsi presso le biglietterie in stazione o chiamare Italo Assistenza al numero 892020, che è a pagamento.
Se invece l’acquisto del biglietto è avvenuto tramite agenzia, è possibile essere rimborsato solo tramite la stessa agenzia o contattando Italo Assistenza al numero 892020, il numero è sempre a pagamento.
Se si paga due volte lo stesso biglietto, chi è possibile contattare per il rimborso?
Se si è incorso in problemi durante l’acquisto e risultano più transazioni per lo stesso biglietto, si può consultare la sezione “Fai da te” nella pagina Assistenza del sito internet oppure contattare Italo Assistenza al numero 892020. Verranno richiesti i dettagli dell’acquisto e fornite tutte le indicazioni per ottenere il rimborso di quanto erroneamente pagato.
Ritardi e cancellazioni
Se il treno arriva in ritardo a destinazione?
Tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto. Con un ritardo in arrivo superiore ai 120 minuti, Italo riconosce automaticamente un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto.
L’indennizzo verrà riconosciuto automaticamente entro 30 giorni tramite voucher o, se il viaggiatore è iscritto al programma Italo Più, su Borsellino Italo. In entrambi i casi Italo invia una email con cui comunica l’avvenuto indennizzo e si potrà verificare la comunicazione direttamente sui sito italotreno.it il credito del viaggiatore andando nella sezione “Assistenza”.
Cosa occorre fare per ricevere il rimborso / l’indennizzo per ritardi o soppressioni?
L’indennizzo viene riconosciuto automaticamente entro 30 giorni. Per velocizzare le operazioni di riaccredito questo viene erogato tramite voucher, Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo.
Per verificare l’avvenuto rimborso è possibile accedere alla sezione “Fai da te” che si trova nella pagina “Assistenza” del sito italo e cliccare su “Monetizza Indennizzo” se il viaggiatore possiede un voucher oppure su “Verifica il tuo Credito Italo”.
Per verificare l’avvenuto riaccredito su Borsellino Italo, invece, occorre accedere al sito con il proprio account e consultare la propria Area Personale.
SE I DISAGI SONO AL VOLO
Ma cosa succede invece nel caso ci si trovi in aeroporto pronti a partire, con valigie e borsoni preparati settimane prima nella speranza di prendere l’aereo per volare in vacanza e l’aereo non parte? Oppure se si è all’aeroporto in attesa del volo per Milano per partecipare a quel congresso per cui si è studiato tanto e l’aereo è in ritardo? O ancora dopo un anno all’estero desiderare di tornare a casa in tempo e riabbracciare i propri casi dopo tutte quelle settimane e il treno è in overbooking?
Ecco, può succedere la stessa identica cosa che accadeva per i treni: l’aereo potrebbe non arrivare, non ripartire, essere cancellato e intanto in aeroporto ai viaggiatori è stato detto che il ritardo era solo di venti minuti, poi altri venti, e ancora venti fino a superare una, due ore di attesa, quando più che l’attesa le compagnie hanno ingannato i viaggiatori.
Ma quindi con gli aerei come si fa, sarà un folle viaggio recuperare i rimborsi anche in questa circostanza? Nel caso di richiesta di rimborso la panacea è una norma dell’Unione europea – il regolamento 261 del 2004 – insieme alla creazione di app di ultima generazione capaci di gestire i reclami dei passeggeri.
Se, dunque, il volo è in ritardo, è stato cancellato oppure si è di fronte a un caso di prenotazioni in eccesso rispetto ai posti effettivamente occupabili in aereo, il viaggiatore ha diritto a essere rimborsato. Inoltre, se un volo ha subito ritardi, cancellazione o overbooking negli ultimi 5 anni, si ha diritto al risarcimento, perché la normativa europea 261 del 2004 è retroattiva.
Il regolamento europeo, in particolare, si applica a passeggeri che viaggiano con un velivolo di una compagnia europea e che partono da uno stato membro dell’Unione europea o che viaggiano verso un paese membro provenendo da uno stato terzo. Ancora, nel regolamento si legge che se il ritardo accumulato dall’aereo è stato pari o superiore alle tre ore rispetto a quelle programmate, sono disposti a ciascun viaggiatore 250 euro di rimborso per distanze fino a 1.500 chilometri, 400 per le distanze fra 1.500 e 3.500 chilometri e per i voli intra-europei di oltre 1.500 chilometri, 600 per tratte superiori a 3.500 chilometri. Se il ritardo o la cancellazione del volo sono stati determinati da una circostanza straordinaria, come nei casi di sciopero, condizioni climatiche avverse o altre cause non imputabili direttamente alla compagnia aerea, non si ha diritto a richiedere alcun rimborso.
Qualsiasi cosa accada in qualsiasi aeroporto europeo, il passeggero potenziale ha diritto all’assistenza che si traduce in cibo, bevande, hotel, costi di trasferimento non a suo carico, rimborso del biglietto e volo di ritorno verso il luogo da cui il viaggiatore ha intrapreso il viaggio nel caso in cui il ritardo dovesse superare le cinque ore e il passeggero decidere di non proseguire il viaggio. In caso di overbooking invece, al passeggero spettano l’assistenza e il trasferimento sul primo volo utile disponibili. Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
Nel caso di cancellazione del volo, la richiesta di rimborso non può essere richiesta se rientra nella fattispecie di eccezionalità quali, ricordiamo, scioperi, allarme sicurezza e condizioni climatiche avverse, inoltre, nessun rimborso può essere accolto se il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo almeno 14 prima della data di partenza o se, comunque, le variazioni, comunicate entro 7 giorni, comportano slittamenti di due ore per la partenza e di quattro per l’arrivo.
Per ottenere il rimborso, è necessario sapere come richiederlo. È per questo che negli anni sono nate numerose piattaforme che si occupano di tutta la trafila relativa alla richiesta di risarcimento per non aver potuto volare alle condizioni che si erano autonomamente scelte. Le app si muovono tutte dallo stesso punto di parte: si forniscono i dati personali, quelli sul volo e quelli per l’accredito tramite un modulo da compilare online, poi la carta d’imbarco e le altre prove necessarie con la descrizione di quello che è successo e dell’assistenza ricevuta.
Vediamo quali sono le piattaforme più diffuse e a cui affidarsi:
È una della più conosciute e la più tecnologica, dal momento che punta proprio sulla velocità proposta dalle ultime novità web per ridurre le tempistiche della burocrazia e gestisce in modo smart i reclami dei passeggeri che hanno subito un ritardo. Questa app trattiene il 25% del risarcimento come costi di servizio. Dal suo lancio nel 2013 AirHelp dichiara di aver aiutato più di cinque milioni di persone a trattare le richieste di risarcimento delle compagnie aeree per un valore di 300 milioni di euro di rimborso totale.
Volo-in-ritardo.it
È un sito che dispone di sistemi specializzati per ottenere informazioni sui voli e sulle condizioni meteorologiche. In caso di successo di reclamo, Volo-in-ritardo.it trattiene al cliente il 25% della somma, che include anche le spese legali. In caso di insuccesso, invece, i servizi sono totalmente gratuiti.
Sosvolo.com
La presa in carico e la gestione della pratica sono immediate da parte della piattaforma, anche se sul sito si legge che tempistiche necessarie alla risoluzione della pratica dipendono in gran parte dal comportamento della compagnia. Il compenso consiste nelle spese legali che le compagnie devono alle agenzie in caso di avvenuto riconoscimento del reclamo ed è indipendente dal risarcimento ottenuto. In caso di insuccesso anche questa volta la consulenza è gratuita.
Risarcimentovolo.it
La pratica può essere avviata in poche e semplici mosse: foto dei documenti fondamentali e firma online dell’accordo. Differenza rispetto alle altre app concorrenti, tratta casi extraeuropei, applicando anche la Convenzione di Montreal che dà il potere di avviare richieste di rimborso anche per i casi di viaggi intercontinentali operati da compagnie extraeuropee, con partenza da un paese extraeuropeo. Se la piattaforma ottiene il rimborso trattiene una percentuale che va dal 25% al 45%. In caso di esito negativo, tutti i costi sostenuti rimangono a carico del sito.
Rimborsoalvolo.it
È la piattaforma con cui effettuare la richiesta già in aeroporto, accelerando i tempi. Entro cinque giorni dalla richiesta viene redatto e inviato un atto di diffida alla compagnia inadempiente e, se il rimborso viene negato, un atto di citazione. L’assistenza è gratuita.
SkyGenius
SkyGenius trattiene il 25% + Iva per coprire i costi della gestione della pratica, soltanto in caso di successo e anche nel caso in cui si debba andare in giudizio.
Noproblemflights.it
Sul sito della piattaforma c’è la funzione Verifica il tuo indennizzo tramite cui elimina elimina le richieste che non possono ottenere la compensazione pecuniaria. L’agenzia trattiene il 25%, Iva inclusa, della compensazione ottenuta solo in caso di esito positivo della richiesta.
Bisogna entrare nell’ottica che i rimborsi siano dovuti ai viaggiatori per non aver ricevuto o per aver ricevuto parzialmente e in modo non sufficiente un servizio per cui avevano pagato e che è stato disatteso. Nessun viaggiatore dovrebbe invece combattere forsennatamente per qualcosa che gli spetta di diritto se sussistono tutte le fattispecie del caso. Perciò più trasparenza sulle modalità di richiesta dei rimborsi, più informazione per i viaggiatori ancor prima di imbattersi nel problema in modo da conoscere già l’iter da seguire in caso di ritardo treno o aereo e più facilità nell’approccio alla soluzione, tramite app e siti veloci per rendere l’esperienza del viaggio un’avventura nonostante i momenti di crisi, perché quelle non sempre sono evitabili.
Cosa succede se voi doveste essere arrivati a destinazione, per esempio a New York City negli Stati Uniti, mentre il vostro bagaglio è arrivato a Singapore nello stato di Singapore?
Dal momento che l’esperienza del viaggio conta sempre a tuttotondo e anche gli imprevisti sono fatti per essere ricordati, è bene che i viaggiatori tengano presenti alcuni accorgimenti pre-partenza nella preparazione del bagaglio a mano, quello che salva sempre tutti e nel quale è bene riporre tutti gli oggetti di valore, i documenti e i cambi indispensabili.
Se il bagaglio che si pensava fosse in stiva è adesso a Singapore però, è bene capire come recuperarlo. Prima di tutto, è necessario recarsi all’ufficio Lost&Found presente in tutti i terminal degli aeroporti e dove è possibile denunciare la scomparsa del bagaglio mostrando un documento d’identità, il titolo di viaggio e compilando il modulo Pir (Property Irregularity Report) in cui dovranno essere riportate le caratteristiche del bagaglio stesso. Al momento della denuncia il viaggiatore dovrà indicare dove vuole vedersi riconsegnata la valigia.
L’ufficio Lost&Found potrà informare i viaggiatori delle ricerche o del ritrovamento del bagaglio, che viene dichiarato ufficialmente disperso dopo circa un mese di ricerche senza esito. A quel punto è possibile chiedere il risarcimento.
A essere responsabile dello smarrimento è sempre e solo della Compagnia Aerea. E’ alla compagnia che il viaggiatore deve inviare la raccomandata con richiesta di risarcimento, all’interno della quale dovranno essere indicati una copia biglietto aereo, la ricevuta della valigia e il modulo compilato all’ufficio Lost&Found.
Per quanto riguarda il reclamo invece, questo viene inviato in caso di danneggiamento del bagaglio. Il reclamo va inviato entro 7 giorni dal giorno di apertura del P.I.R. (Property Irregularity Report).
Moltissime compagnie aderiscono alla Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 . Per quanto riguarda l’entità del risarcimento, occorre distinguere tra le compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla suddetta convenzione e quelle che invece non vi aderiscono.
Nel primo caso, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino 1.000 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo), che corrispondono a circa 1.164 euro, per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo caso l’entità del risarcimento è limitata a 17 D.S.P., pari a circa 19 euro per kg di bagaglio trasportato.
Vediamo se è Alitalia a smarrire il bagaglio
Alitalia utilizza il World Tracer un sistema di tracciamento dei bagagli che permette una ricerca più capillare che può seguire online. La compagnia di bandiera italiana invita a recarsi nell’Ufficio assistenza bagagli dove dopo aver compilato il P.I.R. verrà consegnato un kit di prima necessità con prodotti per la toeletta.
Le ricerche del bagaglio continueranno per 45 giorni. Al termine del 45esimo giorno il bagaglio verrà dichiarato ufficialmente smarrito e a quel punto si può chiedere il risarcimento inviando entro 2 anni dal disservizio: lettera di segnalazione firmata, Rapporto di Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) rilasciato dal personale dell’Ufficio assistenza bagaglio e ricevuta del biglietto e/o carta di imbarco. La compagnia rende noto che la sua responsabilità nello smarrimento bagagli non copre quella per gli oggetti di valore. Quindi se si sceglie di imbarcare oggetti di pregio è consigliabile fare una dichiarazione di valore al costo di 50 euro e in caso di smarrimento ci sarà un rimborso di 500 euro.
Ryanair smarrisce il bagaglio
La compagnia low cost irlandese nel suo sito web ufficiale definisce ‘improbabile’ la perdita del bagaglio. Ma nella vita “mai dire mai” è un vero e proprio mantra, perciò nel caso lo smarrimento si verifichi la procedura è la stessa degli altri vettori: recarsi all’ufficio bagagli, denunciare lo smarrimento, compilare il P.I.R. e seguire le ricerche tramite il World Tracer. Entro 21 giorni va fatto il reclamo alla compagnia tramite l’apposito modulo online.
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Eu sei https://sosviaggiatore.it/ e eu confio cegamente
Io conosco https://www.italiarimborso.it/ e mi fido ciecamente
Un'altra compagnia che lavora nel campo dei risarcimenti per volo in ritardo è Claim Flights, non so se sia un'azienda più giovane. Io ho avuto 3 mesi fa un problema di volo, mi sono rivolta a loro e ho otteuto in 4 settimane 250 euro di compensazione, per un volo low cost per cui avevo pagato solo 50 euro per il biglietto. Sono stata molto soddisfata del lor servizio, gli potete trovare qui: http://www.claimflights.it