Dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia è partita la corsa alla solidarietà, ma in pochi sanno che il Fisco può aiutare su questo fronte. Non parliamo ovviamente delle donazioni di pochi euro, come quelle via sms, ma delle offerte d’importo più significativo, che possono contare su diverse agevolazioni.
Purtroppo non esiste una norma che regoli il caso specifico degli aiuti inviati alle regioni colpite da calamità naturali, per cui bisogna orientarsi fra le deduzioni e le detrazioni previste per le “elargizioni liberali” in favore di associazioni, Onlus e fondazioni.
È bene chiarire che non si tratta di ricavare un vantaggio dalla propria generosità, ma semplicemente di segnalare al Fisco che le somme da noi donate non sono più a nostra disposizione.
In altri termini, se non sfruttiamo l’agevolazione prevista, l’anno successivo all’invio del denaro dovremo pagare le imposte anche sulla somma che abbiamo donato. Se invece utilizziamo una detrazione o una deduzione, rendiamo noto che quell’importo non è più nelle nostre disponibilità e che dunque non deve essere tassato.
In ogni caso, se si vuole usufruire del beneficio fiscale, la donazione deve essere tracciabile, perciò il denaro va trasferito tramite banca, ufficio postale, assegno bancario o circolare, carta di credito, di debito o prepagata.
Ecco le principali agevolazioni da tenere presenti.
1) PERSONE FISICHE
1.1. Detrazione Irpef al 26%. Lo sconto è previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus e dei soggetti che svolgono attività umanitarie. L’importo su cui applicare l’agevolazione del 26% non deve superare i 30mila euro, per una detrazione massima di 7.800 euro.
1.2. Deduzione dal reddito imponibile. Stando all’articolo 14 del D.L. 14.3.2005, n. 35, “le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, nonché “quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale”, sono “deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui”.
Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
Inoltre, la deduzione è consentita solo se il beneficiario è obbligato a tenere “scritture contabili” e “un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”.
2) AZIENDE
2.1 Oltre alla deduzione di cui al punto precedente (prevista sia per le persone fisiche sia per le imprese), alle aziende è permesso dedurre dal reddito imponibile Ires “le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio”, come si legge nel Tuir (articolo 100, comma 2, lettera h).
2.2 Inoltre, l’articolo 27 della legge 133/1999 prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro “effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari”, se sono indirizzate a fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.
2.3 La stessa legge 133 stabilisce anche la deducibilità del costo dei beni ceduti gratuitamente in occasione di calamità pubbliche o eventi straordinari, sempre a condizione che i beneficiari siano fondazioni, associazioni, comitati o enti.
2.4 Stando al decreto legislativo 460/1997 (articolo 13, comma 2), le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici (“alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”) che vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non sono considerati ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso vale per i beni non di lusso con vizi o imperfezioni che non ne consentono la vendita: in questo caso però c’è un limite di deducibilità pari al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni ceduti gratuitamente, che complessivamente non può superare il 5% del reddito d’impresa dichiarato. Su queste cessioni non si paga l’Iva se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50 euro. La legge di Stabilità 2016 ha innalzato a 15mila euro il limite del costo dei beni ceduti gratuitamente oltre il quale è obbligatorio inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
2.5 Sono infine deducibili dal reddito imponibile Ires “le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Anche questa norma è riportata nel Tuir (articolo 100, comma 2, lettera i).
ART BONUS
C’è poi da ricordare l’Art bonus, che consiste in una detrazione Irpef pari al 65% dell’importo delle “erogazioni liberali a sostegno della cultura”, da ripartire in tre quote annuali. Ci sono però dei limiti massimi, pari al 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività d’impresa e al 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa.
PAYROLL GIVING
Grazie a questo strumento i dipendenti possono donare la paga di un’ora del proprio lavoro con una trattenuta in busta paga. I versamenti possono avvenire per 12 mesi consecutivi. Su tutte le erogazioni è possibile usufruire della detrazione o della deduzione.