Le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi di Roma e Milano e i tassisti violano le regole sulla concorrenza e devono dunque cessare. Lo ha stabilito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Secondo l’Antitrust infatti, le suddette clausole tra gli operatori di radiotaxi attivi a Roma (Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa) e Milano (Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa) e i tassisti aderenti, “nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, ad un singolo radiotaxi, costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE”.
L’Antitrust ha ritenuto infatti che le clausole imposte determinino un “effetto di chiusura del mercato della raccolta e smisatamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business”. Tra queste c’è Mytaxi società appartenente al gruppo Daimler che gestisce una piattaforma aperta attraverso un’app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, dalla cui segnalazione è nata l’istruttoria dell’Autorità.
A causa dei motivi sopra elencati, l’Antitrust – pur non prevedendo alcuna sanzione – ha stabilito la cessazione di qualsiasi clausola che rappresenti un vincolo alla concorrenza e ha imposto alle imprese radiotaxi “di dare comunicazione all’Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata”.