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Tar Lazio annulla due sanzioni Antitrust a società del Gruppo Acea per un totale di due milioni

Lo studio legale Cintioli ha ottenuto da parte del Tar Lazio una nuova importante pronuncia in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore del servizio idrico integrato annullando le sanzioni dell’Antitrust a carico dell’Acea

Tar Lazio annulla due sanzioni Antitrust a società del Gruppo Acea per un totale di due milioni

Lo studio Cintioli & Associati – fondato nel 2012 dal Prof. Avv. Fabio Cintioli, con sedi a Roma, Milano e Bruxelles – ha ottenuto davanti al Tar Lazio una nuova importante pronuncia in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore della gestione del servizio idrico integrato: annullate le due sanzioni inflitte dall’Antitrust a due società del Gruppo Acea per un totale di 2 milioni di euro.

Nello specifico, la boutique legale altamente specializzata nell’ambito del diritto amministrativo, della concorrenza e mercati regolamentati ha assistito con successo Acea Ato 2 e Gori nei giudizi dinanzi al Tar Lazio aventi ad oggetto due provvedimenti con i quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato la sussistenza di diverse pratiche commerciali scorrette nelle attività di rilevazione, calcolo e fatturazione dei consumi idrici, nonché nella gestione dei reclami inviati dagli utenti e dei subentri nelle utenze morose, irrogando a carico delle due società una sanzione ad Acea Ato 2 (1,5 milioni) e Gori-Gestione ottimale risorse idriche (500 mila euro).

Il Tar ha anche affermato alcuni importanti principi sulle condotte che possono essere qualificate da AGCM come pratiche commerciali scorrette, chiarendo che le mere inefficienze gestionali rilevate da AGCM non possono essere sempre sanzionate come pratiche commerciali scorrette. La sentenza ricorda, infatti, che le inefficienze di gestione costituiscono elementi che possono essere valutati dall’ente pubblico affidatario del servizio, possono essere oggetto della class action pubblica o possono essere oggetto della vigilanza svolta dell’Autorità di settore. Rispetto a mere inefficienze gestionali l’intervento di AGCM è possibile solo in via residuale, accertando e dimostrando che esse siano idonee a comprimere la libertà di scelta del consumatore.

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