Superbonus 110% al bivio. Il decreto legge semplificazione-governance Pnrr – che il governo ha blindato in Parlamento con la fiducia – introduce una serie di cambiamenti all’agevolazione, che, ricordiamo, comprende due incentivi: l’ecobonus 110% e il sismabonus 110%. La prima maxi-detrazione è concessa sui lavori edilizi che portano all’immobile un miglioramento di almeno due classi energetiche (o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta che si può ottenere). La seconda, invece, riguarda gli interventi che migliorano la classe sismica degli edifici, purché questi sorgano in aree sismiche a rischio alto, medio-alto o medio-basso (zone 1, 2 e 3).
Le novità sono cinque, tutte di natura procedurale.
1) CAPPOTTO TERMICO E CORDOLO ANTISISMICO
I due interventi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime.
2) VIOLAZIONI FORMALI
Le “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo” non comportano “la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.
3) TEMPI PER PRENDERE LA RESIDENZA IN CASO DI ACQUISTO
Se l’immobile è stato appena comprato ed è sottoposto ai lavori che danno diritto al superbonus 110%, si estende da 18 a 30 mesi il termine per stabilire la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto.
4) PERIMETRO DELLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”
Nel decreto viene precisato che sono da considerare “manutenzione straordinaria” – e quindi vanno eseguiti tramite Cila (la comunicazione di inizio lavori asseverata) modello superbonus 110% – anche gli interventi che riguardino “le parti strutturali degli edifici o i prospetti”.
5) EDILIZIA LIBERA
Per i lavori classificati come “edilizia libera” dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia non sarà necessario presentare la Cila modello Superbonus: basterà quella con la semplice descrizione dell’intervento. Inoltre, il decreto precisa che, “in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata” e che “non è richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)”.