In arrivo novità importanti sul Superbonus. Dal 2 maggio, le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti derivanti da bonus edilizi avranno la possibilità di ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. È quanto previsto dal provvedimento firmato martedì 18 aprile dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione delle ultime norme della legge sui crediti dei bonus edilizi varate dal Governo Meloni.
Superbonus: le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate
Ammontano i 10 miliardi di euro i crediti da compensare da qui al 2026 per le imprese edilizie. Una cifra molto elevata che sarà diluita in 10 anni. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle entrate, infatti, dal 2 maggio (e dal 3 luglio attraverso un intermediario abilitato) le imprese edilizie, le banche o altri cessionari titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche potranno ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati e che non riescono a usare tramite l’F24 per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Il provvedimento specifica che la comunicazione “è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata” e precisa che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
La comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Passando dalla teoria alla pratica, nel caso in cui i contribuenti avessero già ricevuto 2 rate, la parte restante sarà ripartita in 10 anni, arrivando a un totale di 12 rate.
Superbonus: come funziona la nuova ripartizione dei crediti?
L’Agenzia spiega che la nuova ripartizione potrà essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Come effettuare la comunicazione
Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di modificare il meccanismo di rateizzazione, passando da quella originariamente prevista a quella più lunga, andando sul sito dell’Agenzia delle Entrate e accedendo all’area riservata. Dal 2 maggio, infatti, sarà disponibile una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023, come detto, il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Superbonus: l’esempio di calcolo dell’Agenzia delle Entrate
La materia è piuttosto ostica e dunque, per aiutare fornitori e cessionari, l’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio pratico: un soggetto ha una rata 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e, prevedendo di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione entro il 31 dicembre di quest’anno, potrà stimare la quota che riuscirà a utilizzare in compensazione nel 2023 (60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro). Questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni come fatto per la rata precedente.