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Stretta sulle sanzioni penali per chi vende case senza essere agente immobiliare

L’occasione del disegno di legge per l’inasprimento delle pene e delle sanzioni per l’abusivismo delle professioni per la quali sono richieste particolari abilitazioni è stata colta dal Senato per un’ulteriore stretta sullo svolgimento dell’attività di mediazione in campo immobiliare, senza l’iscrizione nell’apposito ruolo tenuto dalle Camere di commercio.

Con l’inserimento di questo emendamento, l’assemblea di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento, che ora dovrà andare all’esame della Camera.

Per quanto riguarda l’esercizio abusivo delle libere professioni per la quali sono richieste particolari abilitazioni, il testo approvato dal Senato modifica le pene stabilite dall’articolo 348 del codice penale. La pena massima è elevata dagli attuali sei mesi a due anni e la multa, attualmente fissata tra 103 e 516 euro, è aumentata a un valore compreso tra 10mila e 50mila euro.

Un’ulteriore disposizione, inserita nel codice penale, stabilisce che la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per l’attività abusiva.

Al centro dell’attenzione del provvedimento approvato è soprattutto l’abusivo esercizio delle professioni mediche e odontoiatrica, considerato particolarmente grave in quanto destinato a incidere sulla salute dei cittadini. Tuttavia il disegno di legge ha portata generale e, andando a modificare pene e sanzioni previste dall’articolo 348 del codice penale, riguarda tutte le professioni per le quali lo Stato richiede particolari requisiti e qualità per consentirne lo svolgimento, a tutela dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni.

Per le professioni sanitarie sono previste pene e sanzioni più elevate. Inoltre, per l’esercizio abusivo delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è stabilita una sanzioni amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.
Nessun intervento chiarificatore è stato inserito, invece, per delimitare la portata dell’art. 348 c.p., che riguarda genericamente le professioni per le quali “è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, quindi quelle regolate dall’articolo 2229 del codice civile, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. In merito, la giurisprudenza ha variamente interpretato nel tempo la norma penale, con riferimento alle specifiche attività nonché alla modalità del loro svolgimento da parte di soggetti non iscritti negli Albi.

Il Senato, invece, ha colto l’occasione di questo intervento sull’abusivismo professionale per intervenire contro coloro che esercitano l’attività di mediazione senza essere iscritti nei ruoli delle Camere di commercio. Già esiste nella legislazione una norma che sanziona l’attività di mediazione senza titolo, ma che subordina l’applicazione del codice penale alla ripetizione per tre volte della condotta abusiva. Ora il Senato ha ridotto a una sola volta l’esercizio abusivo della mediazione come precedente sufficiente per fare scattare l’applicazione delle sanzioni penali, oltre che la restituzione dei proventi della mediazione, già prevista dalla legislazione vigente.

Questa “stretta” ha suscitato un significativo dibattito nell’Aula di Palazzo Madama, specie per iniziativa di Pietro Ichino, di Scelta civica, che ha osservato come essa vada in senso contrario ai principi della liberalizzazione delle attività professionali, recentemente affermati dalla legislazione. In Parlamento, ha osservato Ichino, si fanno grandi discorsi sulle liberalizzazioni, anche come strumento per rispondere alla crisi occupazionale, salvo poi mettere in atto soluzioni corporative quando si trattano argomenti specifici di questa o quella categoria. Gran parte dei senatori intervenuti nella discussione, però, hanno sostenuto l’emendamento restrittivo, che ha avuto anche il parere favorevole del Governo, rappresentato dal sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.

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