I Comuni possono opporsi allo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro. Ma come? A rispondere ci pensa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha pubblicato sul proprio sito le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come ad esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio automatico – senza alcuna richiesta da parte del contribuente- e di tipo “parziale” delle cartelle sotto i mille euro, maturate tra il 2000 e il 2015. Altrimenti, come previsto dalla Manovra 2023, il 31 marzo scatta la cancellazione automatica. Ecco tutto quello che c’è da sapere
Stralcio cartelle esattoriali di importo residuo fino a mille euro
La legge di Bilancio 2023 prevede, per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di tipo “parziale alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).
L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.
Diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.
Invece, per quanto riguarda le sanzioni amministrative – comprese quelle per violazioni del Codice della Strada – diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Stralcio cartelle esattoriali: gli enti possono dire NO
Tuttavia, la legge di Bilancio prevede che gli enti possano non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.
Modalità di comunicazione
Per impedire che scatti la cancellazione automatica di interessi e sanzioni per i carichi fino a mille euro, gli enti devono mandare la Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico parziale direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:
- il modulo – pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.