Per cercare di contrastare lo stillicidio delle “morti bianche” e degli infortuni sul lavoro, il Governo, con il decreto-legge 2 marzo 2024 n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’ attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, ha introdotto rilevanti novità in materia di lavoro e previdenza sociale e dei conseguenti accertamenti ispettivi.
Il provvedimento affronta, in particolare ma non solo, le criticità emerse dopo il gravissimo infortunio mortale del mese scorso di cinque operai in un cantiere edile a Firenze, con riferimento all’ inquadramento del contratto di lavoro diverso dal settore di appartenenza, alle responsabilità nella catena appalto-subappalti, al ricorso al lavoro in nero, rafforzando il sistema sanzionatorio ed il potenziamento dell’ attività di vigilanza.
Vediamo le novità in sintesi.
Regolarità contributiva
La previsione che il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinatoall’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale comprese, ora, le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si introduce inoltre la previsione che resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati comunque non può essere superiore al doppio dell’ importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Appalto e distacco
Nell’ambito della disciplina in materia di appalto:
- in primo luogo viene riconosciuto al personale impiegato nell’ appalto di opere o servizi e nell’ eventuale subappalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’ attività oggetto dell’ appalto (nel cantiere di Firenze il contratto prevalente applicato ai lavoratori edili era quello metalmeccanico . . .),
- in secondo luogo, viene stabilito che l’ istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’ appalto e del distacco.
Aumento dell’ importo maxisanzione per lavoro “nero”
Si eleva dal 20% al 30% l’aumento già previsto degli importi sanzionatori della normativa vigente in caso di impiego di lavoratori “in nero”.
Sanzioni somministrazione illecita
Tornano ad avere rilevanza penale le somministrazioni di personale illecite e fraudolente, già depenalizzate nel 2016.
In questi casi le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’ arresto o dell’ ammenda con l’ ipotesi di aggravante nelle ipotesi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Imprese agricole e attività stagionali
Sono apportati dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali, in particolare si prevede ora che, in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, i rapporti di lavoro si trasformano a tempo indeterminato.
Inoltre si prevede che, in caso di utilizzo di lavoratori diversi da quelli di particolari categorie (come disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’ autocertificazione resa dal lavoratore.
In questi casi non si applica la procedura della diffida pro bono del personale ispettivo per la regolarizzazione delle inosservanze riscontrate.
Lista di conformità
Se dagli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergono violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascerà un attestato ed iscriverà l’ impresa, previo assenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.
I datori di lavoro, per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione alla lista di conformità, non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla lista.
Verifica della congruità
In materia di appalti pubblici e privati in edilizia è introdotta la verifica, da parte del responsabile del progetto negli appalti pubblici e da parte del committente negli appalti privati, della congruità dell’ incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Qualora gli organi di vigilanza accertino che tale verifica non sia stata effettuata, in ambito pubblico per gli appalti di valore pari o superiore a 150.000 euro ed in ambito del privato per gli appalti di valore pari o superiore a 500.000 euro, scattano delle conseguenze sanzionatorie.
Incentivi lavoro domestico
È introdotto un incentivo per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari della indennità di accompagnamento.
L’incentivo consiste nell’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 3000 euro su base annua.
Il beneficio spetta al datore di lavoro con un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6000 euro anno, mentre non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di assistenza degli invalidi, mutilati e ciechi.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
La nuova disposizione introduce, dal 1° ottobre prossimo, la c.d. “patente” a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili.
Il sistema della patente vuole rappresentare un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri già al momento del suo rilascio, subordinato al possesso di determinati requisiti.
La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti e subisce delle decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione commessa. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative.
Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva
A far data dal 1° settembre 2024 sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sanzionatoria per omissione/evasione contributiva.
Inoltre, sempre a far data dal 1° settembre prossimo, sono introdotti nuovi obblighi a carico dell’INPS. In particolare, si chiede all’ Istituto previdenziale di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; al contribuente è invece rimessa la facoltà di segnalare all’INPS “eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”.
Peraltro, sulla base di tale interlocuzione potrebbero emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.
Implementazione degli organici ispettivi
Il Decreto prevede una implementazione degli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso la proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di 250 nuove unità di personale ispettivo tecnico ed un aumento di 50 unità del contingente di personale del “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”.
Ripristino ruoli ispettivi INPS e INAIL
Infine, sono ripristinati i ruoli ispettivi di INPS e INAIL, fortemente ridotti dal 2015, e viene consentito agli Istituti di poter assumere nuovo personale da adibire alle attività di vigilanza, lasciando tuttavia inalterati ruolo e competenze dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della programmazione e coordinamento di tutta l’ attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.