Con 279 voti favorevoli e 143 contrari, la Camera ha convertito in legge il dl 34, contenente le misure varate dal Governo a metà marzo per favorire l’avvio di nuovi contratti di lavoro, attraverso una semplificazione delle procedure del mercato del lavoro e, in particolare, di quelle riguardanti le assunzioni a termine e i contratti di apprendistato.
Il provvedimento è stato approvato definitivamente dalla Camera dopo che il Senato aveva modificato il testo già votato in prima lettura a Montecitorio. Per assicurare la conclusione dell’iter di ratifica parlamentare, il Governo è ricorso a tre voti di fiducia, a ogni passaggio del decreto legge nelle assemblee parlamentari. Il provvedimento, infatti, è stato oggetto di scontro tra le componenti politiche favorevoli a una maggiore deregolamentazione del mercato del lavoro, in particolare la maggioranza del Pd e il Nuovo Centro Destra, e quelle invece contrarie, costituite dalla sinistra del Pd (che però poi ha votato a favore per rispetto della maggioranza) e dal Movimento 5 stelle, nonché dalle organizzazioni sindacali con in prima linea la Cgil. Contrari anche Forza Italia e Sel.
Con i voti di fiducia, l’Esecutivo ha contenuto il dibattito e i rischi di infortuni parlamentari. Un aspetto curioso, che potrebbe far discutere i costituzionalisti, è costituito dalla doppia fiducia chiesta dal Governo alla Camera: sia sul testo in prima lettura, sia su quello sostanzialmente modificato dal Senato, come se la richiesta di fiducia fosse indipendente dal merito del provvedimento sulla quale è stata fondata. Ecco come si presenta il testo del dl 34, dopo le modificazioni introdotte dal Parlamento come compromesso tra le restrizioni volute dalla Camera e le deregolamentazioni introdotte al Senato.
Il Capo I contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato. L’articolo 1, in particolare, sul contratto a termine, elimina il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, possibili nel numero di cinque (anziché di otto con nel testo originario del decreto legge). In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine, pari al 20% dell’organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, gli enti di ricerca sono esclusi dal limite del 20%. Alle aziende che non rispettano il limite del 20% è irrigata una sanzione pecuniaria, che non coinvolge la nullità dei contratti.
L’articolo 2 detta una nuova disciplina per l’apprendistato. Il contratto scritto deve contenere il piano formativo individuale in forma sintetica. La legge riduce gli obblighi per le nuove assunzioni degli apprendisti, abbassando al 20% la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. L’obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con più di 50 dipendenti ed è stata prevista la possibilità di utilizzare l’apprendistato anche per le attività stagionali.
Nel provvedimento è stato introdotta (articolo 2 bis) la previsione che fino al 31 dicembre 2014 possano trovare applicazione anche i contratti territoriali. Nel Capo II sono contenute le misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà.
L’articolo 3 riguarda l’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. L’articolo 4 semplifica il sistema di adempimenti richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
L’articolo 5 prevede, in favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.