In arrivo una sanatoria per scontrini, ricevute fiscali, fatture non in regola. La novità è in un articolo della bozza del decreto-legge energia che sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per lunedì 25 settembre. La misura – si legge nel testo – ha l’obiettivo di “promuovere l’adempimento spontaneo e l’emersione di base imponibile”. Un tentativo del Governo di fare cassa, prima della fine dell’anno, per avere risorse in più a disposizione della Manovra. Stesso motivo per cui vengono prorogati i termini per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle criptovalute, pari al 26%. Il termine passa dal 30 settembre al 15 novembre. Tra le novità contenute nella bozza, oltre a misure per contrastare il caro benzina e il caro bollette, spunta anche la proroga, fino alla fine dell’anno, del bonus prima casa rivolto agli under 36. Ma andiamo per ordine e vediamo come funziona la nuova sanatoria per scontrini e fatture omesse o “ritoccate”.
Sanatoria per scontrini e fatture “omesse”: come funziona?
Si rivolge a tutti quei i soggetti, commercianti e autonomi, ma anche ai titolari di altre attività, come alberghi e ristoranti che hanno commesso una più violazioni nella trasmissione telematica al Fisco degli scontrini. O meglio, l’oggetto è la cosiddetta certificazione dei corrispettivi, quindi le somme che devono essere trasmesse al Fisco sotto forma di un documento commerciale che, dal 1° luglio 2019, sta rimpiazzando scontrini e ricevute fiscali. I contribuenti interessati, che hanno commesso una violazione fra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno di quest’anno potranno pareggiare i conti pagando multe ridotte. Ma come? Per sanare la propria posizione, tali soggetti avranno tempo fino al 15 dicembre 2023 e dovranno versare in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposta più una sanzione pari a quella minima (1/18) per questo tipo di violazioni. E comunque versando un minimo di 2.000 euro. Oltre alla multa ridotta, si dovranno pagare anche le maggiori imposte e gli interessi.
Quali sono le violazioni? E chi è escluso?
Ma quali sono queste violazioni? Dalla mancata memorizzazione dei corrispettivi, quindi scontrini o fatture non emessi, alla trasmissione con dati incompleti o non veritieri all’Agenzia delle Entrate di documenti che non rispecchiano l’incasso effettivo del commerciante.
Sono esclusi dal condono coloro che non hanno presentato le dichiarazioni annuali, e anche chi ha contestato le violazioni, ad eccezione che siano state contestate non oltre la data del 30 settembre 2023 e a condizione che le stesse non siano state già oggetto di contestazione alla data di versamento integrale delle somme dovute per far pace con il fisco.
Niente scudo penale o sospensione licenze
Resta ferma la punibilità penale in caso di autoriciclaggio, di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, l’articolo 648 bis del codice penale prevede la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5mila a 25mila euro per questo reato.
Inoltre, normalmente un’esercente recidivo – che commette quattro violazioni di questo tipo in cinque anni – si vede sospesa la licenza o l’autorizzazione a esercitare la propria attività, per un periodo che va da tre giorni a 30, ma chi regolarizzerà la propria posizione con il Fisco non correrà questo rischio.
Ad ogni modo, bisognerà attendere la versione finale del decreto e la relativa relazione tecnica per conoscere tutti i dettagli.
Bonus mutui prima casa under 36, arriva la proroga
L’altra importante misura presente nella bozza è la proroga fino a fine dicembre del bonus prima casa per i giovani fino ai 36 anni, ma con un requisito Isee più stringente di 30mila euro anziché 40mila. La proposta di Fratelli d’Italia è stata depositata in Senato, come emendamento al decreto Asset. Attualmente, il bonus permette ai giovani che chiedono un prestito per acquistare la loro prima casa di avere una garanzia statale pari all’80% del mutuo. Si ricorda che per ottenere il sussidio il richiedente deve avere meno di 36 anni nell’anno di rogito senza diritti di proprietà, né di usufrutto, uso o abitazione in un’altra casa che si trova nello stesso territorio, ed è necessario non aver comprato un’altra casa con il bonus mutui. Per chi lo ha fatto, la casa in questione va venduta entro un anno dal momento in cui si acquista quella nuova.