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Saldo Imu 2023, si avvicina la scadenza della seconda rata: ecco le regole per il calcolo dell’importo da pagare

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Si avvicina la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’Imu: va versata entro il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di sabato). L’imposta municipale unica è un tributo applicato sugli immobili, esclusa la prima casa, finalizzato al finanziamento dei servizi comunali. Ogni anno, i proprietari devono effettuare due pagamenti: il primo saldo entro il 16 giugno e il saldo finale entro il 16 dicembre (quest’anno slitta dato che cade di sabato). È fondamentale rispettare questa scadenza per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora. Tra conferme e (poche) novità ecco una guida completa su tutto ciò che c’è da sapere sulla seconda rata dell’Imu 2023.

Imu 2023: chi deve pagarla? E chi no?

In via generale l’Imu è dovuta per il possesso di:

  • fabbricati, con esclusione delle abitazioni principali (e assimilate) e loro pertinenze, non appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Dunque, resta escluso il versamento dell’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze: C/2 (magazzini e depositi); C/6 (stalle, scuderie, autorimesse e rimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte). Anche se l’esenzione si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica (diverso è il caso di residenze separate tra coniugi). L’imposta, invece, si paga per gli immobili di lusso (anche se prima casa) come ville, castelli e palazzi signorili, ma con uno sconto fisso di 200 euro. Si paga anche per le seconde case nonché fabbricati affittati o sfitti, uffici, negozi, capannoni industriali e terreni agricoli.

Quali sono le condizioni per la riduzione dell’Imu?

Si applica uno sconto del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli o viceversa) che utilizzano la casa come abituazione principale (eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Stessa riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) e per i pensionati esteri (se possiedono una casa di proprietà in Italia, non affittata e non in comodato d’uso). Infine, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, abitazioni locate a canone concordato l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%.

Per fruire dell’esenzione andrà poi presentata apposita comunicazione al Comune e l’esonero è limitato al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Quali sono le esenzioni?

Tra le esenzioni rientra il caso dei coniugi con residenze diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi. È quanto previsto dalla sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale. Ora, per godere dell’esenzione, è necessario che il possessore abbia stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, indipendentemente dalla residenza anagrafica di altri familiari.

L’esenzione da Imu comprende inoltre l’abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario dell’ex casa familiare. L’esonero si applica anche se il soggetto non è proprietario o in assenza di rapporto coniugale purché vi dimori abitualmente e conservi la residenza.

L’Imu non si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari o destinate a studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza. L’esonero si estende poi gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) e a quelle di housing sociale.

Altre esenzioni includono abitazioni di anziani che hanno trasferito la propria residenza in via permanente presso istituti di ricovero o sanitari (Rsa).

Come si calcola l’Imu? Ecco un esempio pratico

Per capire quanto bisogna pagare è necessario conoscere due elementi: il valore della rendita catastale dell’immobile e il coefficiente catastale. Il primo è fissato dall’Agenzia delle Entrate per ciascun immobile e si può trovare sulla visura catastale o si può richiedere al Fisco. Il secondo invece è stabilito dai Comuni, entro determinati limiti, e varia in base alla categoria catastale dell’immobile.

Supponiamo di avere un appartamento con una rendita catastale di 1.000 euro, situato in un Comune che ha deliberato un’aliquota Imu del 1,2%. Ecco come si effettua il calcolo:

  • Calcolo del 5% sulla rendita catastale: (1.000×5%) = 1.050 euro.
  • Si moltiplica per il coefficiente catastale (supponiamo che il coefficiente catastale per gli immobili residenziali sia 160): 1.050×160 = 168.000 euro (rendita catastale rivalutata).
  • Poi si moltiplica per l’aliquota del Comune: 168.000×1,2% = 2.016 euro

Quindi, nell’esempio, l’importo dell’Imu dovuto sarebbe di 2.016 euro che viene diviso in due rate, con scadenza della prima rata il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ogni anno (per il 2023 è il 18 dicembre). Si ricorda che le aliquote e le modalità di calcolo possono variare in base alle decisioni del Comune di appartenenza.

Quali sono le nuove aliquote Imu 2023?

L’acconto Imu pagato entro il 16 giugno si basava su quanto versato nel 2022. Per quanto riguarda la seconda rata occorre calcolare l’importo dovuto per l’intero anno tenendo conto di eventuali acquisti, vendite, successioni o cambiamenti di destinazione. Al saldo si applica l’aliquota deliberata dal Comune entro il 28 ottobre, per poi detrarre l’acconto. In caso di mancata delibera restano in vigore le aliquote/detrazioni adottate per il 2022. Quest’ultima regola però cambierà dal 2025 (in seguito alla proroga prevista dal decreto “Milleproroghe”), come previsto dalla legge di Bilancio 2020, per il quale in mancanza della delibera da parte dei Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente. Il saldo a conguaglio, quindi, verrà parametrato su tali aliquote minime. A percentuale invariata – e senza cambiamenti – sarà sufficiente pagare lo stesso importo di giugno.

Ma dove si possono trovare? È possibile utilizzare lo strumento ufficiale fornito dal Dipartimento delle Finanze che contiene tutti i regolamenti pubblicati dai Comuni.

Come si paga la seconda rata dell’Imu 2023?

Il versamento dell’Imu può essere fatto con il modello F24, il bollettino postale o tramite la piattaforma PagoPA. Con l’F24 però c’è un vantaggio: si può versare quanto dovuto in più Comuni e con addebito sul conto corrente.

Se si perde la scadenza, è possibile regolarizzare la situazione con il ravvedimento operoso. Il contribuente che provvede a pagare l’imposta prima dell’accertamento, può beneficiare di una sanzione ridotta e interessi moratori, a condizione che non siano in corso controlli o verifiche amministrative.

La sanzione è parte da un minimo del 30% dell’importo da versare, nel caso di omesso o incompleto versamento, per arrivare al 200% nel caso non venga presentata la dichiarazione Imu. Invece, il tasso d’interesse legale nel 2023 è fissato dal Mef al 5%.

Saldo Imu: cosa cambia nel 2023?

Tra le novità di quest’anno spicca l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente, a patto che il proprietario abbia sporto denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio. Restano in vigore gli esoneri per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e del 2016 in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, mentre non è stata rinnovata la proroga per i Comuni colpiti dall’alluvione di maggio in Emilia-Romagna, Toscana e Marche: entro il 10 dicembre è fissata la scadenza per gli adempimenti pendenti mentre per il saldo Imu resta il termine del 18 dicembre.

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