Stangata dell’Antitrust su Ryanair e Easyjet. L’Autorità ha sanzionato le due compagnie con una multa da oltre un milione di euro, di cui 850mila alla società irlandese e 200 mila all’azienda britannica. La sanzione è arrivata per la mancata trasparenza nelle vendite delle polizze assicurative abbinate all’acquisto dei biglietti e per gli ostacoli posti all’esercizio del diritto di rimborso da parte dei consumatori
L’Antitrust ha dato a Ryanair 30 giorni di tempo per comunicare le iniziative adottate per rimuovere i comportamenti sanzionati. Nel caso di Easyjet, invece, l’Autority ha tenuto conto delle modifiche apportate dal vettore aereo inglese nel corso del procedimento sia alle informazioni sul sito sia alle procedure di indennizzo. Per questa ragione la sanzione è stata più contenuta.
Secondo l’Autorità, le due compagnie hanno violato il Codice del consumo perché “non hanno fornito, o lo hanno fatto in modo assolutamente insufficiente e inadeguato”, informazioni essenziali sulla polizza facoltativa destinata a coprire i rischi per l’annullamento del viaggio.
In particolare, spiega l’Antitrust, nella fase di acquisto sul web, è risultata sommaria l’indicazione dei rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione, al quale si rinvia solo tramite link. Inoltre, non era immediatamente reso chiaro l’ammontare della franchigia prevista in caso d’indennizzo. Non veniva nemmeno spiegato che il risarcimento non copriva le tasse e i diritti aeroportuali.
A Ryanair l’Autorità ha contestato anche il meccanismo di deselezione dell’opzione di acquisto della polizza che il consumatore deve effettuare, particolarmente macchinoso e poco trasparente. In entrambi i procedimenti l’Antitrust ha poi ritenuto pratica commerciale scorretta la fee richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell’indennizzo delle spese sostenute. Si tratta di un’informazione già in possesso delle compagnie aeree che potrebbe facilmente essere trasmessa alla compagnia di assicurazione senza gravare sul consumatore.