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Rottamazione quater entro il 30 aprile. Ecco come fare per la presentazione delle domande

Tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda per la rottamazione quater. L’Agenzia delle Entrate consiglia di evitare gli ultimi giorni a causa di possibili rallentamenti dei sistemi informatici. Ecco cosa fare

Rottamazione quater entro il 30 aprile. Ecco come fare per la presentazione delle domande

Inizia il conto alla rovescia per la presentazione delle domande per la rottamazione quater entro il 30 aprile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha consigliato di attivarsi in anticipo, prima della scadenza, per evitare i possibili rallentamenti dei sistemi informatici per l’alto traffico negli ultimi giorni.

La nuova rottamazione delle cartelle è prevista dalla legge di Bilancio 2023. I contribuenti che presenteranno la richiesta online entro il 30 aprile 2023 potranno pagare a rate entro cinque anni solo l’importo dei tributi originariamente dovuti, senza interessi e sanzioni per la riscossione. 

Rottamazione delle cartelle: c’è tempo fino al 30 aprile

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023 solo online tramite l’area riservata del contribuente presente sul sito della Riscossione o attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel primo caso il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, dovrà indicare le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare della rottamazione quater. Nel secondo (area pubblica), invece, si dovrà compilare un apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda, e indicare il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto. Sarà inoltre necessario allegare la documentazione di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Con le stesse modalità, sempre entro il 30 aprile, sarà possibile inoltrare ulteriori dichiarazioni di adesione integrative della precedente o sostitutive.

Rottamazione per debiti dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022. Possono aderire alla nuova sanatoria anche i contribuenti che avevano già usufruito delle tre precedenti rottamazioni e del saldo e stralcio, ma che non hanno saldato i loro debiti nei tempi previsti. La rottamazione riguarda tasse e contributi non versati, ma anche le multe stradali. In quest’ultimo caso però dovranno essere pagate le sanzioni, ma non gli interessi e le spese. 

Non potranno invece usufruire della nuova sanatoria i debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

Pagamenti in un unica soluzione o in 18 rate

I contribuenti hanno la possibilità di pagare quanto dovuto in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. Sarà possibile farlo in cinque anni di tempo. La prima rata (pari al 10% di quanto dovuto) dovrà essere pagata entro il 31 luglio 2023, la seconda (un altro 10%) entro il 30 novembre 2023. Tutte le altre rate saranno invece ripartite tra il 2023 e il 2027. Le scadenze sono state fissate per il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Chi sceglie di pagare a rate dal 1° agosto 2023 sarà soggetto ad interessi ad un tasso del 2% annuo.

Esito della richiesta entro il 30 giugno 2023

Una volta inviata la domanda si dovrà attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, secondo quanto previsto, arriverà entro il 30 giugno 2023. In caso di accoglimento della richieste, l’Ader comunicherà: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di diniego, invece, verranno spiegate le motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta.

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