Stessa storia, nuova proroga: la scadenza della quinta rata della rottamazione quater è stata posticipata dal 31 luglio al 15 settembre 2024. Inoltre, grazie alla tolleranza di 5 giorni concessa, è possibile effettuare il pagamento fino al 20 settembre senza incorrere in sanzioni o maggiorazioni. Questo rinvio garantisce anche che non ci sarà perdita dei benefici della definizione agevolata, assicurando così una maggiore flessibilità per chi sta seguendo il piano di ammortamento.
La proroga, l’ennesima, è stata stabilita dal recente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 26 luglio 2024, che introduce modifiche e integrazioni in materia di adempimenti fiscali e concordato preventivo biennale. In particolare, l’articolo 6 del decreto stabilisce chiaramente il nuovo termine per il pagamento della rata, assicurando un adeguato margine di tempo per tutti i contribuenti coinvolti. Il decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, rendendo ufficiale la proroga senza necessità di ulteriori interventi normativi tramite decreto legge.
Rottamazione quater: chi riguarda il rinvio?
La proroga riguarda i debitori che hanno aderito alla rottamazione quater, un’iniziativa che permette di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e per le spese di procedura, escludendo sanzioni e interessi. Questa misura è applicabile ai debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
Il calendario delle scadenze
Il piano di rottamazione prevede il pagamento delle somme in un massimo di 18 rate distribuite su 5 anni. Le prime due rate sono scadute nel 2023, mentre le successive erano fissate per il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio. La rata di luglio è quindi la quinta del piano. La nuova scadenza per la quinta rata è ora fissata al 15 settembre, con la possibilità di utilizzare il periodo di tolleranza fino al 20 settembre.
In caso di mancato pagamento o di versamenti parziali, i benefici della rottamazione saranno annullati e i pagamenti effettuati saranno considerati come acconti sui debiti complessivi.
Modalità di pagamento
Per effettuare il pagamento, è possibile consultare la Comunicazione delle somme dovute nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia Riscossione, oppure richiederne una copia compilando il modulo dedicato e allegando i documenti di riconoscimento. I pagamenti possono essere effettuati tramite il servizio “Paga online” del sito dell’Agenzia, o tramite i canali telematici di banche, Poste Italiane e altri operatori aderenti. È anche possibile richiedere la domiciliazione bancaria o utilizzare i moduli di pagamento allegati alla Comunicazione presso banche, Poste, ricevitorie e tabaccai.