L’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha sanzionato Vodafone per un totale di 1.000.000 euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa.
L’Antitrust ha comunque concesso 90 giorni di tempo a Vodafone per fornire informazioni ed indicazioni su come rimuovere le pratiche giudicate scorrette.
Vodafone, osserva l’Antitrust, ha agito da un lato nei confronti di clienti di “telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato”.
L’Antitrust ha accertato la scorrettezza delle condotte consistenti nell’aver modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.) e delle opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato, prevedendo nel caso di esercizio del diritto di recesso l’addebito immediato delle rate residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa) nonché l’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay).
L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti.
Offrendo abbonamenti e tariffe che si rinnovano ogni 4 settimane, e non ogni mese, la compagnia telefonica avrebbe un guadagno superiore.
Le pratiche sono state dunque ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso – riconosciuto dalle norme di settore – dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società.
Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano, coclude l’Antitrust, sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso.