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Rinnovo contratto dirigenti, dalla definizione al trattamento retributivo: tutto quello che cambia dal 2025

Il rinnovo del Ccnl per i dirigenti aziendali, che entrerà in vigore dal 2025, introduce nuove definizioni di dirigente, miglioramenti retributivi e previdenziali, e sistemi di retribuzione variabile. Previste anche misure per la parità di genere e benefici per i dirigenti iscritti al Previndai

Rinnovo contratto dirigenti, dalla definizione al trattamento retributivo: tutto quello che cambia dal 2025

Mercoledì scorso, 13 novembre, si è conclusa la trattativa tra Confindustria e Federmanager per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei circa 80mila dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2027.

Il nuovo Contratto (già denominato fino al 2004 “Ccnl per i Dirigenti di Aziende Industriali) si è focalizzato principalmente su alcune tematiche come l’ampliamento della definizione di dirigente, il miglioramento degli aspetti retributivi, il rafforzamento del trattamento previdenziale e una particolare attenzione alla parità di genere.

Chi è il dirigente del futuro? nuove definizioni e competenze

Si è discusso molto, anche a livello di contenzioso, sulla a volte non semplice distinzione tra il ruolo del dirigente di livello medio e quello delle più elevate categorie dei professional.

Il contratto si adegua ora, con la nuova definizione di dirigente, alla evoluzione della figura manageriale, in modo da ricomprendervi i professional di più alta qualificazione, codificando un dato di realtà delle figure più elevate dei professional che per prassi e giurisprudenza sono già ricondotte alla categoria dirigenziale.

Nel compiere tale operazione, peraltro, si è prestata attenzione all’esigenza di determinare esattamente il ruolo di tali figure elevate per tenerle distinte dalla categoria dei quadri, come definita nei contratti nazionali di lavoro del settore confindustriale.

Nella riformulazione contrattuale, il dirigente è pertanto colui che esplica le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi, non necessariamente di tutta l’impresa, ma anche di un suo ramo autonomo, prendendo dunque atto degli orientamenti più volte espressi sul punto dalla giurisprudenza.

Differenze tra dirigenti e professional apicali

Alla figura del dirigente come sopra descritta, viene aggiunta quella dei “professional apicali”, vale a dire di “quelle figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo”.

In sostanza la figura del “professional apicale” si distingue dai cosiddetti “quadri apicali” in quanto non si limita ad attuare gli obiettivi definiti dall’impresa ma concorre alla definizione di tali obiettivi e né da poi attuazione in piena autonomia.

Rispetto alla generica categoria dei quadri aziendali, il ruolo del “professional apicale”, oltre a concorrere alla definizione degli obiettivi, si caratterizza quindi dal superiore livello di qualificazione raggiunto che si coniuga, inscindibilmente, con una consolidata esperienza tecnico-professionale.

In altre parole, il particolare grado di preparazione professionale è affinato dalla maturazione di una consolidata esperienza lavorativa che consente di elaborare una visione in base alla quale questi “professional apicali” possono effettivamente contribuire alla definizione degli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo.

Si è arrivati in questo modo alla regolamentazione contrattuale di queste due figure professionali, il dirigente comunemente inteso ed il professional di elevata specializzazione, comune in altri Paesi europei e più comprensibile per gli investitori stranieri, facendo chiarezza anche a livello di contenzioso del lavoro.

Trattamento retributivo: aumenti e nuove regole dal 2025

Il contratto collettivo dirigenti non fissa il cosiddetto “minimo mensile di base”, ma in considerazione proprio della peculiarità del lavoro subordinato a contenuto dirigenziale, demanda al rapporto diretto, “face to face” tra datore di lavoro e dirigente la dinamica retributiva individuale, fissando comunque un trattamento minimo complessivo di garanzia (Tmcg) che sale per l’anno 2025 a 80mila euro e a 85mila euro dal 2026, sempre parametrati in base ai mesi di effettiva durata del rapporto di lavoro nell’ anno di riferimento.

Pertanto, la retribuzione complessiva annua lorda percepita dal dirigente (comprensiva di tutti gli elementi, anche in natura, corrisposti in via continuativa o meno, fatta esclusione degli importi derivanti da premi variabili collegati ad indici o risultati, di eventuali gratifiche una tantum, nonché degli importi aggiuntivi per rimborsi spese non documentabili) deve essere confrontata con il Tmcg entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui risulti che al dirigente sia stato erogato un trattamento economico complessivo inferiore a quello di garanzia, sarà necessario integrarlo con la corresponsione – con le spettanze del mese di dicembre – di un importo “una tantum” a titolo di adeguamento al Tmcg, pari alla differenza tra il Tmcg stesso e la retribuzione annua effettivamente percepita dall’ interessato.

A partire dall’anno successivo, la retribuzione mensile del dirigente medesimo dovrà essere ricalcolata per garantirgli, su base annua, il raggiungimento comunque del Tmcg dell’anno precedente.

Infine, a copertura dell’anno 2024, come raccordo tra la scadenza del 31 dicembre 2023 del precedente contratto e la decorrenza dal 1° gennaio 2025 del nuovo, è stato prevista una “una tantum” pari al 6% del trattamento annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100mila euro).

Management by objectives: la nuova frontiera della retribuzione variabile

A compimento di un graduale percorso che le parti contrattuali hanno compiuto negli ultimi rinnovi, è stata resa obbligatoria per tutti i dirigenti l’adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, i cosiddetti Mbo (Management by objectives), che, d’ora in poi, dovranno caratterizzare necessariamente il rapporto di lavoro, in quanto la prestazione dirigenziale va sempre più orientata verso il raggiungimento di specifici obiettivi dell’impresa.

Peraltro, è da sottolineare che l’introduzione di un sistema di Mbo può non essere collegato ad erogazioni anno per anno, ma può traguardare archi temporali più ampi.

Previndai: nuovi contributi e benefici per i dirigenti da gennaio

A partire dal 1° gennaio prossimo per tutti i dirigenti iscritti al Previndai, alla quota minima del contributo a carico dell’azienda – pari al 4% della retribuzione globale lorda annua del dirigente in servizio fino al limite di 200mila euro (in precedenza 180mila) e nella misura minima di 4800 euro – è aggiunta una ulteriore quota del 2%.

Per conseguenza, la quota a carico del dirigente passa dal 4% al 2%, ferma la possibilità del dirigente di aumentarla di un 1% nell’ ipotesi che l’azienda si faccia carico di un ulteriore 1%.

Parità di genere e retributiva

Tra le ulteriori disposizioni, il contratto ha riservato una particolare attenzione al tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva; un apposito articolo è dedicato alla tutela e al sostegno della maternità, della paternità e della genitorialità condivisa, in ottica della valenza strategica per le imprese di operare secondo modelli organizzativi inclusivi.

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