Con il via libera per alzata di mano da parte dell’aula del Senato senza modifiche rispetto al nuovo testo Camera di inizio autunno, la riforma della Rai proposta del Governo Renzi diventa legge. Essa interviene prevalentemente su organizzazione, funzione e poteri della governance del servizio pubblico di informazione. Ecco, in sei punti, le principali novità.
AMMINISTRATORE DELEGATO – La novità più rilevante è l’introduzione della figura l’amministratore delegato in sostituzione del direttore generale. L’ad, nominato dal cda su proposta dell’assemblea, tra l’altro, sovrintende all’organizzazione e al funzionamento dell’azienda; firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell’azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; provvede all’attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale; propone all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro. Al di sotto di tale cifra l’ad è autonomo.
CDA – Il consiglio di amministrazione sarà composto da 7 membri rispetto agli attuali 9, “favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale”. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze; uno designato dall’assemblea dei dipendenti della Rai, tra i dipendenti dell’azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
PRESIDENTE – La nomina del presidente è effettuata dal consiglio di amministrazione nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare di vigilanza. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
TRASPARENZA SUI COMPENSI – E’ prevista la pubblicazione dei compensi dei soggetti “diversi dai titolari di contratto di natura artistica” superiori ai 200 mila euro.
DELEGA PER IL RIASSETTO – Il ddl affida anche al governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, seguendo alcuni criteri direttivi: riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti; favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori; diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia.
NORMA TRANSITORIA – In base al nuovo testo si prevede che dall’entrata in vigore della legge e prima della nomina del nuovo cda il direttore generale, “oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all’amministratore delegato”.