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Riforma processo penale, ok finale in Senato: ecco le novità

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Riforma del processo penale ai nastri di partenza. Giovedì l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla legge delega con 177 voti favorevoli e 24 contrari. Il giorno prima, l’Assemblea aveva approvato le questioni di fiducia poste sui due articoli che compongono il disegno di legge. Ora tocca al governo, che ha un anno di tempo per completare e attuare il provvedimento con uno o più decreti delegati. Diverse novità saranno introdotte per rispettare alcuni degli impegni assunti dal nostro Paese con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (a fronte del quale riceveremo oltre 190 miliardi collegati al programma Next generation Eu). Va nella stessa direzione anche il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, che due giorni fa è stato approvato in prima lettura al Senato e ora è all’esame della Camera.

Ma torniamo alla riforma del processo penale e facciamo il punto sui principali cambiamenti in arrivo.

RIFORMA PROCESSO PENALE: COME CAMBIA LA PRESCRIZIONE

L’intervento più controverso riguardava la prescrizione, perché vedeva due interessi contrapposti: da una parte l’Europa ci chiede di ridurre del 25% la durata dei processi; dall’altra il Movimento 5 Stelle (il partito più rappresentato in Parlamento) non vuole umiliare la recente riforma Bonafede, che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Il compromesso formulato dalla nuova ministra della Giustizia, Marta Cartabia, mantiene lo stop alla prescrizione targato M5S, ma di fatto lo aggira, introducendo una “dichiarazione di improcedibilità” che scatta dopo due anni in Appello e dopo un anno in Cassazione. Solo per i reati più gravi (compresa la corruzione, la concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione) il limite di tempo è più alto: tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione.

È prevista anche una sospensione dei termini per l’improcedibilità che ricalca quella per interrompere il decorso della prescrizione.

In termini giuridici, la differenza rispetto al passato è che la prescrizione estingue il reato, mentre la dichiarazione di improcedibilità no: blocca soltanto il processo.

Per i reati imprescrittibili – come quelli punibili con l’ergastolo – continua a non essere previsto alcun limite per la durata dei processi.

Quanto agli effetti civili delle condanne in primo grado, restano impregiudicati anche se in Appello o in Cassazione viene dichiarata l’improcedibilità.

Infine, i tempi di attuazione. La norma riguarda i reati commessi dopo il primo gennaio 2020 ed entrerà in vigore in modo graduale per dare il tempo agli uffici giudiziari di organizzarsi. Per i primi 3 anni, i termini oltre i quali scatterà l’improcedibilità saranno più lunghi: fino a 4 anni in Appello e fino a due anni in Cassazione (comprese le proroghe per i reati più gravi). Dal 2024 la nuova disciplina entrerà a regime.

NOVITÀ ANCHE PER IL RINVIO A GIUDIZIO

La seconda novità più importante prevista dalla riforma del processo penale riguarda il rinvio a giudizio, che potrà essere chiesto e ordinato solo se l’accusa avrà raccolto elementi che facciano propendere per una “ragionevole probabilità di condanna”.

Anche in questo caso, l’obiettivo è rendere meno lunghi i tempi della giustizia: la nuova formulazione serve infatti a deflazionare le aule di tribunale, riducendo il numero dei processi. Ad oggi, il 40% dei procedimenti si risolve in un’assoluzione: un livello che l’esecutivo giudica eccessivamente alto e costoso.

MENO UDIENZE PRELIMINARI

L’udienza preliminare sarà limitata a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

TENUITÀ DEL FATTO

Allo scopo di ridurre i processi per reati minimi, la causa di non punibilità relativa alla “tenuità del fatto” sarà applicabile a tutti i reati con pene fino a due anni di reclusione.

DIGITALIZZAZIONE

Sempre con l’obiettivo di tagliare i tempi, la riforma del processo penale prevede che il deposito e la notifica degli atti possano avvenire anche per via telematica.

PENE SOSTITUTIVE

Il giudice del processo potrà applicare pene sostitutive (finora di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza) nei casi in cui la condanna non superi i quattro anni di detenzione. La novità riguarda la semilibertà, la detenzione domiciliare, i lavori di pubblica utilità e le pene pecuniarie, ma non la sospensione condizionale della pena.

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