Gli esclusi dal Decreto dignità sono i rider, dopo la riunione tra i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali, dei sindacati Cgil, Cisl e Uil e delle imprese tenutasi lunedì due luglio al Ministero del lavoro. Secondo Luigi Di Maio l’unico modo per procedere è la concertazione: “Da questo tavolo è emersa la volontà di lavorare per un contratto collettivo nazionale”.
Ma in un paese in cui è cambiata la politica, in cui la società è liquida e in cui è difficile ritrovarsi nelle categorie che si è sempre stati abituati a conoscere, è pensabile poter gestire gli interessi collettivi, la scuola, il lavoro come si è sempre fatto oppure è necessario è avvicinarsi ai cambiamenti con nuovo metodo?
ORIENTA S.p.A., una delle principali Agenzie per il Lavoro italiane attiva fin dal 1998, in questo contesto ha provato ad avanzare una proposta per il tavolo di confronto tra rider e società del Food Delivery voluto dal ministro Di Maio, per cui gli obiettivi minimi sono “un compenso minimo orario, una copertura soddisfacente Inail e Inps, il non essere dipendenti da un algoritmo reputazionale e un contratto che preveda chiari dettagli del rapporto contrattuale”.
Secondo i dati della Fondazione Rodolfo Debenedetti i lavoratori della Gig Economy – il modello economico che ha detto addio al posto fisso e che si attiva quando un servizio è richiesto – sono circa un milione e tra questi il 10% è rappresentato dai rider. Di questi ben il 70% è composto da lavoratori occasionali: il 50% copre i propri turni da una a quattro ore settimanali, mentre il rimanente 20% lo fa per 5-9 ore. Età media dei lavoratori? Giovanissimi, il 78% ha meno di 30 anni.
La soluzione contrattuale proposta da Orienta è il contratto di somministrazione, un contratto di tipo subordinato il cui obiettivo principale è tutelare i lavoratori lasciando invariato il principio di flessibilità che caratterizza la prestazione. Infatti, con D.Lgs. 276/2003 è stata introdotta questa tipologia di contratto che consente a un soggetto di rivolgersi a un altro per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore e per cui sono previsti due contratti diversi, uno tra l’utilizzatore e il somministratore e uno tra il somministratore e il lavoratore.
“Il contratto di somministrazione consente ad un lavoratore di avere tutte le tutele del lavoro subordinato anche per periodi lavorativi brevi e discontinui e alle aziende che utilizzano questa tipologia contrattuale di poter attivare un rapporto di lavoro in modo flessibile e senza nessun aggravio burocratico” spiega Giuseppe Biazzo, AD Orienta Spa, una delle principali Agenzie per il Lavoro italiane.
Questo contratto prevede la possibilità di essere attivato anche per un solo giorno (garantendo il massimo livello di flessibilità) e allo stesso tempo contiene tutte le tutele e le garanzie tipiche del lavoro dipendente (livello massimo di tutele assicurate): retribuzione minima garantita, ferie, Tfr, contributi Inps, Inail, contributi per la disoccupazione, sanità, contenute in quella Carta dei valori che alcune delle società di food delivery hanno siglato, cioè Foodora, Foodracers, Moovenda e Prestofood. Inoltre, il contratto di somministrazione prevede delle tutele aggiuntive a quelle classiche del lavoro dipendente garantite dal sistema di bilateralità del settore, come: formazione, acceso al credito, forme di sostegno al reddito integrative, per la maternità, per l’asilo nido, per la non autosufficienza, per la mobilità.
“Ci sono molti settori economici come quello delle pulizie, della ristorazione, dei servizi alla persona e così via in cui ci sono esigenze simili a quelle del Food Delivery e in genere a quelle della Gig Economy che ricorrono alla somministrazione per gestire la flessibilità. Certo, probabilmente ci sarà bisogno di un intervento legislativo per rendere più conforme la somministrazione alla Gig Economy ma questo è lo strumento migliore che abbiamo sul tappeto per conciliare flessibilità e tutele”, conclude Biazzo.
Quale contratto è previsto per i rider? Generalmente, i lavoratori sono inquadrati con diverse formule di lavoro autonomo, dove il 10% è inserito nel pacchetto co.co.co., il 50% nel contratto di collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, il 50% pagato a consegna e il 20% retribuito a ore. Dal punto di vista giuridico la partita è ancora aperta e conferma la necessità di connotare la figura del rider: un giudice del lavoro di Milano, Giulia Dossi, ha rigettato il ricorso dell’ex rider Mohamed Elazab che chiedeva di essere riconosciuto come “lavoratore subordinato a tempo indeterminato” da Foodinho, di proprietà della spagnola ‘Glovo’, specializzata nelle consegne a domicilio. Non potendo vantare una posizione da lavoratore subordinato, l’azienda non era tenuta a riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La trattativa è stata rinviata ed è previsto un nuovo incontro in settimana. Luigi Di Maio ha fatto sapere che “la strada privilegiata per arrivare a questo risultato è quella della concertazione e, se ce ne sarà bisogno, si potrà eventualmente inserire un ‘supporto legislativo’ nel decreto Dignità”, approvato dal Consiglio dei ministri, prima della conversione in legge.