La riforma ridisegna il titolo V sui rapporti tra Stato e Regioni, intervenendo in particolare sulla ripartizione delle competenze legislative disciplinata dall’articolo 117. L’attuale formulazione, introdotta nel 2001, ha deluso le aspettative. La principale critica è che la competenza legislativa dello Stato è stata compressa anche in materie che richiedono una disciplina unitaria a livello nazionale. L’eccessiva frammentazione pregiudica la capacità di assicurare una risposta efficace alle esigenze della popolazione e di promuovere la crescita economica e gli investimenti. Inoltre, l’articolo 117 è stato fonte di un diffuso contenzioso.
La proposta di modifica della Costituzione amplia le materie di competenza legislativa dello Stato includendo, ad esempio, infrastrutture strategiche, grandi reti del trasporto e dell’energia, protezione civile, politiche sociali e politiche attive del lavoro, piattaforme informatiche. Viene inoltre introdotta, sul modello di altri ordinamenti, una clausola di supremazia che consente alla legge dello Stato di intervenire in materie di competenza regionale quando lo richiede la tutela dell’interesse nazionale.
È eliminata la categoria delle materie di competenza legislativa concorrente. Restano ambiti in cui possono legiferare sia lo Stato (dettando disposizioni “comuni”) sia le Regioni, come ad esempio la tutela della salute. Lo Stato non deve più limitarsi a disposizioni di principio come per le materie di competenza concorrente: spetta al Parlamento decidere discrezionalmente per quali profili occorrono disposizioni comuni a livello nazionale.