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Reddito di cittadinanza, patto per il lavoro: ecco come funziona

Dal 2 settembre i centri per l’impiego chiameranno i beneficiari del reddito di cittadinanza per la firma del patto per il lavoro. Ecco chi riceverà la convocazione, gli obblighi e le “pene” in caso di mancata risposta

Reddito di cittadinanza, patto per il lavoro: ecco come funziona

Comincia ufficialmente la fase 2 del reddito di cittadinanza, quella riguardante il patto per il lavoro. 

Con mesi di ritardo – la legge prevede la convocazione del beneficiario entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio – scatta dunque la fase operativa in cui i centri per l’impiego “chiameranno” coloro che hanno cominciato a percepire il reddito tra aprile e luglio per aiutarli a trovare lavoro o ad avviare percorsi di riqualificazione lavorativa.

Secondo le stime del ministero del Lavoro, saranno circa 704 mila i beneficiari del reddito di cittadinanza che riceveranno la convocazione per sottoscrivere il “patto per il lavoro”, circa una persona su tre. 

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PATTO PER IL LAVORO: CHE COS’È

“Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale”. Questo quanto si legge sul sito del Governo dedicato al reddito di cittadinanza. 

Chi deve rispettare queste condizioni? I cittadini maggiorenni, disoccupati e che non frequentano nessun corso di studi appartenenti al nucleo familiare che beneficia del sussidio. 

PATTO PER IL LAVORO: ESCLUSI ED ESONERATI

Non dovranno firmare il patto di Lavoro i beneficiari della Pensione di Cittadinanza, i cittadini di età pari o superiore a 65 anni, i componenti del nucleo familiare affetti da disabilità.

Possono invece considerarsi esonerati 

  • i componenti del nucleo familiare che si occupano di soggetti minori di tre anni di età,
  • i componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti,
  • i beneficiari che frequentano corsi di formazione e gli occupati a basso reddito, vale a dire i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a 8.000 euro e i lavoratori autonomi con redditi inferiori 4.800 euro. 

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PATTO PER IL LAVORO: LA CONVOCAZIONE

A partire dal 2 settembre, i centri per l’impiego convocheranno i beneficiari in possesso dei requisiti sopra indicati per la firma del patto per il lavoro. Questo patto impegnerà i sottoscrittori a “collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello 

di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo)”.

Ricordiamo che per chi non si presenterà al colloquio presso il centro per l’impiego di riferimento sono previste delle sanzioni. In caso di assenza al primo colloquio l’erogazione del reddito di cittadinanza sarà sospesa per un mese. Per la seconda assenza la sospensione è di due mesi, alla terza assenza senza giustificato motivo scatta la revoca del bonus. 

PATTO PER IL LAVORO: LE REGOLE  PER LE OFFERTE DI LAVORO

Si considerano congrue le offerte di lavoro che rispettano tre principi: 

  • coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  • distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • durata dello stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda la distanza, nei primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza è considerata congrua un’offerta di lavoro (la prima) entro 100 km di distanza dal luogo di residenza o in ogni caso raggiungibile entro 100 minuti con il trasporto pubblico. In caso di prima offerta di lavoro. Se nel corso del primo anno arriva una seconda offerta di lavoro la distanza si amplia a 250 km, se ne arriva una terza è “congrua” qualsiasi offerta collocata in Italia”.

Trascorsi i 12 mesi la congruità sale a 250 km dal luogo di residenza per prima e seconda offerta, in tutta italia per la terza. “In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta”, specifica la legge.

L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Fino al 31 dicembre 2021 i firmatari del Patto per il lavoro avranno diritto a un assegno di ricollocazione da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati allo scopo di garantirsi un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

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