Via libera ai controlli a distanza sui dipendenti, anche con tablet e telefonini oltre che con le telecamere. Ma il datore di lavoro dovrà prima informarli, secondo le indicazioni del Garante della privacy. Cosa significa allora, in concreto, la novità introdotta dal Jobs Act che modifica lo Statuto dei lavoratori? I consulenti del lavoro stanno approfondendo questo argomento che interessa milioni di persone dotate di questi strumenti tecnologici diventati ormai di uso corrente nel lavoro quotidiano.
Le nuove norme incidono sull’articolo 4 dello Statuto. Il nuovo testo prevede che oltre agli impianti audiovisivi, si possano usare anche gli stessi strumenti di lavoro forniti al dipendente anche per controllare a distanza la sua attività. Questi controlli possono essere utilizzati “a tutti i fini – stabilisce la nuova legge – connessi al rapporto di lavoro” quindi anche a fini disciplinari.
Una nuova opportunità per il datore di lavoro che, però, dovrà dare al lavoratore una “adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, rispettando appunto il Codice della privacy. In pratica, significa che le informazioni fornite al dipendente non dovranno essere generiche e anzi dovranno spiegare in modo completo ed esaustivo come potranno essere effettuati i controlli, con quali strumenti e in quali circostanze.
Ad esempio, il datore di lavoro che installa un software sul telefonino aziendale potrà effettuare dei controlli sulle attività lavorative del proprio dipendente, dalle telefonate alle mail, passando per le applicazioni, ovviamente non prima di averlo debitamente informato di tali attività di controllo e senza mai oltrepassare il limite della privacy del dipendente.
Come rientrare dunque all’interno di questi paramentri? In sostanza, il datore di lavoro ha facoltà di controllo ma se intende avvalersene, dovrà farlo in modo trasparente e “senza trucchi dai danni dal lavoratore”. Sarà bene, dunque, secondo l’opinione degli specialisti, prevedere anche indicazioni “in positivo” per chiarire bene la linea di demarcazione, per esempio, tra account di posta elettronica (privato e aziendale) che possono “coabitare” sullo stesso smartphone aziendale. Un altro caso potrebbe essere quello dell’auto aziendale utilizzabile anche per tragitti privati. Lo scorso mese il ministro del Lavoro Giuliano Poletti aveva spiegato che per i controlli a distanza il Governo era intervenuto sull’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rispetto alla privacy, “colmando un vuoto normativo. Oggi – aveva aggiunto – abbiamo una normativa complessiva con al centro due obiettivi: una norma chiara e definita e il rispetto della privacy”. Sarà probabilmente la giurisprudenza a fare chiarezza su alcune incertezze lasciate dal legislatore.