Condividi

Privacy, come cambia il Redditometro

Ecco le modifiche che il Garante della privacy ha imposto all’Agenzia delle Entrate per dare il via libera al nuovo Redditometro – Non si potranno utilizzare le spese presunte basate solo sulla media Istat: i redditi dei contribuenti dovranno essere ricostruiti a partire da dati certi – Novità su contraddittorio e “fitto figurativo”.

Privacy, come cambia il Redditometro

Il redditometro cambia, si fa più discreto. Il Garante della privacy ha dato il via libera al nuovo strumento contro l’evasione messo a punto dall’Agenzia delle Entrate, ma ha imposto alcune modifiche a tutela della riservatezza. Interventi necessari a correggere i “i numerosi profili di criticità” emersi nel corso dell’analisi.  

In particolare, per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell’Agenzia e sull’imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell’attribuzione automatica al contribuente di un determinato “profilo”.

Su questo fronte il Garante impone un drastico cambiamento di rotta: non si potranno utilizzare le spese presunte basate solo sulla media Istat e i redditi dei contribuenti dovranno essere ricostruiti a partire da spese certe, sulla base del possesso di beni o dell’utilizzo di servizi. 

Una volta arrivati alla fase del contraddittorio, inoltre, l’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire nell’invito al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti, specificando le conseguenze di un eventuale rifiuto (anche parziale) a rispondere.

Sul piano della comunicazione, poi, i contribuenti dovranno essere informati del fatto che i loro dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. Un avvertimento che sarà inserito nell’informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il Garante ha espresso inoltre qualche perplessità sulla “qualità e l’esattezza dei dati”, soprattutto per quanto riguarda il rischio di “disallineamento” delle banche dati per ricostruire la tipologia del nucleo familiare cui si fa riferimento: “L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica”.

Infine, una precisazione per quanto riguarda il cosiddetto “fitto figurativo”, ovvero l’affitto (in nero) che viene attribuito ai contribuenti privi di abitazioni di proprietà o di contratti di locazione nel Comune di residenza. Questo criterio non potrà essere utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo (eventualmente) dopo il contraddittorio e comunque dopo che la composizione del nucleo familiare sia stata attentamente verificata. 

Commenta