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Prestito vitalizio ipotecario: nuova strada per il credito agli over 60

FIRSTonline

Il Senato ha approvato in via definitiva le nuove norme sul prestito vitalizio ipotecario, che consentono ai proprietari d’immobili d’incassare denaro senza cedere la nuda proprietà. Si tratta di una fonte di credito alternativa al classico prestito bancario e sarà appannaggio di tutti i cittadini che abbiano più di 60 anni d’età e siano in possesso d’un immobile

Chi abbia questi requisiti potrà chiedere a una banca o a un intermediario finanziario di ottenere un credito immediato d’importo pari a una percentuale del valore dell’immobile, su cui viene posta un’ipoteca come garanzia. 

Il presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, Mauro Maria Marino, sottolinea che “il soggetto ipotecante non è in alcun modo tenuto a lasciare la proprietà”. 

Le due parti sono quindi libere di concordare le modalità e le condizioni del rimborso. Il creditore può risolvere il contratto se si verificano almeno sette episodi di ritardato pagamento (tra il 30esimo e il 180esimo giorno dalla scadenza della rata), anche non consecutivi. 

Se le parti non raggiungono un accordo, in tre casi la legge impone il rimborso integrale in unica soluzione:

– decesso del debitore (fatta salva la possibilità degli eredi di intervenire per estinguere il debito e rientrare in possesso della casa); 

– trasferimento (anche parziale) della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile;

– interventi che riducono in modo significativo il valore dell’immobile.

Se il credito non viene rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi di una di queste condizioni, il creditore può vendere l’immobile al valore di mercato (che si riduce del 15% l’anno fino al momento della vendita). 

Marino ha chiarito però che “in caso di decesso del contraente è importante sottolineare come non sia preclusa agli eredi la possibilità di estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell’immobile. Questi, inoltre, possono provvedere personalmente alla vendita dello stesso entro i 12 mesi successivi al decesso”.

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