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Prepensionamento poligrafici: ecco come funziona

Foto di Luisella Planeta Leoni da Pixabay

La Legge di bilancio 2020 ha previsto che, limitatamente agli anni 2020,2021, 2022 e 2023, possono accedere al prepensionamento, con almeno 35 anni di contributi nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa, che abbiano presentato al ministero del Lavoro tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

Dal provvedimento restano peraltro esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento ed i casi dei contratti di solidarietà.

LIMITI DI SPESA E MONITORAGGIO

Tali prepensionamenti sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l’anno 2020, 44,6 milioni per l’anno 2021, 51,2 milioni per l’anno 2022, 54,7 milioni per l’anno 2023, 50,8 milioni per l’anno 2024, 33,3 milioni per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

L’Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate, secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura.

Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione di tale provvedimento, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.

DECRETO MINISTERIALE

I lavoratori delle suddette imprese del settore editoriale devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal ministero del Lavoro.

LAVORATORI INTERESSATI

Sono interessati i lavoratori che maturano il requisito contributivo di 35 anni, previsto per gli anni dal 2020 al 2023, entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Ai fini del perfezionamento del requisito, sono considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari e da riscatto. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro. Ad esso non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.

La domanda di prepensionamento deve essere presentata, con le consuete modalità (online, Contact Center, Patronati, Caf o altri intermediari dell’Inps), a pena di decadenza:

  • entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di Cigs, se il lavoratore interessato ha già maturato il requisito contributivo richiesto;
  • entro 60 giorni dalla maturazione dell’anzianità contributiva necessaria, se il lavoratore perfeziona il requisito contributivo nel periodo di fruizione della Cigs.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

La domanda di prepensionamento deve essere corredata di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti:

  • che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal ministero del Lavoro al prepensionamento;
  • la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;
  • la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura;
  • gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Cigs.

VERIFICHE DELL’INPS

Le strutture territoriali dell’Inps devono verificare, oltre la correttezza della documentazione presentata e dei requisiti del lavoratore, in particolare se il lavoratore stesso rientri negli elenchi resi noti all’esito della procedura di monitoraggio.

A tale scopo, il Ministero del Lavoro trasmette all’Istituto i singoli accordi di procedura, non appena conclusi e nel rispetto dell’ordine cronologico di sottoscrizione, allegando a ciascun accordo l’elenco, fornito dal datore di lavoro, dei soggetti ammessi al prepensionamento con i relativi dati anagrafici.

RIMESSIONE IN TERMINI

Il termine per la presentazione della domanda di prepensionamento, come visto, decorre esclusivamente, in caso di maturazione del prescritto requisito contributivo, entro il periodo di fruizione della cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, la maturazione del requisito contributivo durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni ordinaria con causale Covid-19, concessa ai sensi del decreto Cura Italia del marzo scorso, previa sospensione della cassa integrazione straordinaria, non è utile ai fini dell’accesso al prepensionamento.

Di conseguenza, i lavoratori collocati in cassa integrazione ordinaria con causale “Covid-19 per sospensione Cigs”, ai fini dell’accesso al prepensionamento, devono essere riammessi al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per ristrutturazione o riorganizzazione aziendale per crisi.

La legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione del Decreto-Legge “Agosto” ha infatti previsto che i soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al prepensionamento in questione ed il cui termine di decadenza per la presentazione della domanda sia scaduto successivamente al 1° febbraio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza), ma non oltre il 14 dicembre 2020 (60 giorni dall’entrata in vigore della Legge 126/2020), sono rimessi in termini qualora presentino la domanda di pensione entro il 14 dicembre 2020.

Al riguardo, l’Inps, con circolare n. 126 del 6 novembre, sottolinea che , conformemente alla disciplina del prepensionamento del settore editoriale, è necessario che i lavoratori interessati, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti, abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento.

I lavoratori in possesso dei prescritti requisiti potranno pertanto presentare la domanda di pensione entro il termine decadenziale come sopra individuato, anche se alla data di presentazione della domanda il rapporto di lavoro dipendente non sia ancora risolto, fermo restando che la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’attività di lavoro.

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