Condividi

Pir, come funzionano e quando scattano le agevolazioni fiscali: un decreto chiarisce

DAL BLOG DI ADVISE ONLY – Sono appena nati e stanno già ottenendo un indubbio successo. Ora un decreto del Governo chiarisce tutti i dubbi, a partire da chi può attivare un Piano individuale di risparmio e come funzionano le agevolazioni fiscali

I Piani individuali di risparmio hanno visto la luce a inizio 2017 con il nobile scopo di convogliare il risparmio degli investitori verso le piccole e medie imprese italiane a fronte di interessanti vantaggi in termini fiscali.

I PIR sono stati accolti con favore, anzi con euforia da risparmiatori e operatori del settore. Peccato che la normativa relativa a questi strumenti fosse poco chiara, a tratti lacunosa, in certi punti addirittura errata (sic). Ma il rimedio è arrivato, nella forma di un decreto legge datato 24 aprile, che dovrebbe aver chiarito ogni dubbio una volta per tutte. Vediamo le precisazioni principali, punto per punto. Non sarà una passeggiata, ma state con noi perché vi spiegheremo cosa davvero è importante.

Le principali modifiche

Una delle principali fonti di incertezza, ricorda Assogestioni, era provocata da un vero e proprio “refuso” presente nella prima stesura della normativa: nello specifico, l’errore si trovava nel comma 101 che, erroneamente, rinviava al comma 90 per l’elenco degli investimenti qualificati per beneficiare dei vantaggi fiscali. In realtà l’elenco a cui fare riferimento si trova non al comma 90, ma al comma 102. Numeri da mal di testa a parte, il succo è che per beneficiare della non imponibilità dei redditi derivanti dagli investimenti in PIR è necessario che, in ciascun anno solare di durata del piano stesso e per almeno i due terzi dell’anno:

– le somme siano destinate per almeno il 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati;
– questi strumenti siano emessi da imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare;
– le emittenti siano fiscalmente residenti in Italia (o in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia);
– il 30% di quel 70% – che equivale al 21% dell’investimento complessivo – sia composto da titoli di società NON presenti nell’indice di Borsa Italiana FTSEMIB, ad esempio quelle quotate sui listini alternativi, come l’AIM (Mercato Alternativo del Capitale);
– tutto ciò valga contestualmente.

È importante, tra l’altro, sottolineare che gli investimenti in questione possono essere effettuati in modo indiretto, tramite di fondi comuni italiani o esteri (SICAV incluse), a patto che rispettino i vincoli e i limiti del decreto.

Il comma 113, invece, viene riformulato per evidenziare l’importanza della separazione contabile, che mira a tenere sotto controllo il rispetto degli obblighi e a tracciare le movimentazioni. Poiché, infatti, la normativa PIR non prevede l’obbligo di tenere un rapporto circa somme o valori, occorre che intermediari finanziari e aziende assicurative possano garantire una corretta separazione contabile.

Per reinvestire le somme ricavate dopo il rimborso a scadenza degli strumenti finanziari i giorni previsti non sono più 30 e l’arco di tempo viene ampliato a 90 giorni.

Agevolazioni fiscali, quali e come usufruirne?

Le agevolazioni fiscali sono tra le maggiori attrattive dei PIR, infatti, nel rispetto di determinate condizioni, concedono l’esenzione totale dalle imposte sui redditi generati dall’investimento stesso e dalla tassa di successione (venuto a mancare il sottoscrittore).

Questa esenzione è da considerarsi comunque nei limiti del 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, a condizione che gli investimenti siano mantenuti per 5 anni. Certo, si può sempre disinvestire prima del termine, ma in tal caso il beneficio fiscale si perde e le tasse vengono non solo pagate, ma con la mora (è bene che anche questo sia chiaro).

Il vantaggio, comunque, è che ai PIR si applica un’aliquota pari allo 0%. Inoltre, è stata abrogata la normativa sul credito di imposta spettante alle forme di previdenza complementare e agli enti di previdenza obbligatoria in relazione ai redditi investiti.

Cosa c’è di importante?

Se avete metabolizzato punto per punto le modifiche alla normativa, appare chiaro che si è sulla strada di alcuni miglioramenti. Quali?

– Per investire in PIR non occorre aprire un nuovo conto titoli
– L’obbligo di tenere la contabilità è solamente della banca
– Più flessibilità: 90 giorni per reinvestire le somme e possibilità di acquisti diretti di titoli o fondi per almeno 2/3 dell’anno

Commenta