Fra le ultimissime novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 c’è anche un’importante modifica dell’opzione donna, ovvero il meccanismo che consente alle donne di accedere alla pensione anticipata accettando un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (meno vantaggioso del sistema misto contributivo-retributivo cui avrebbero avuto diritto).
1) LE NUOVE AMMESSE ALL’OPZIONE DONNA
L’opzione è estesa alle donne lavoratrici dipendenti nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 e alle autonome nate nell’ultimo trimestre del 1957. In altri termini, sono incluse le donne che avevano 57 (le dipendenti) o 58 anni (le autonome) il 31 dicembre 2015. Niente da fare, invece, per le donne nate nel 1959.
2) REQUISITI CONTRIBUTIVI PER L’OPZIONE DONNA
Oltre al requisito anagrafico, per accedere all’opzione donna c’è anche un’altra condizione da rispettare: è necessario che le stesse lavoratrici, sempre entro il 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno 35 anni di contributi previdenziali.
3) COSA È CAMBIATO DAL 1° GENNAIO 2016
Dal 2016 il requisito anagrafico per l’opzione donna è di 57 anni e 7 mesi per le dipendenti e di 58 anni e 7 mesi per le autonome.
4) LA FINESTRA MOBILE
Dal momento della maturazione dei requisiti, per la decorrenza si applica la finestra mobile, ovvero un periodo che deve trascorrere (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome) prima dell’effettivo pagamento della pensione.
5) QUANDO SI VA (DAVVERO) IN PENSIONE?
Le donne nate dal 1° ottobre al 31 dicembre del 1958 (o del 1957 se autonome) hanno maturato il diritto all’opzione donna al più tardi il 31 luglio 2016, perché bisogna tener conto di due adeguamenti alla speranza di vita intervenuti gli scorsi anni: uno di 3 mesi nel 2013 e un altro di 4 mesi nel 2016. In tutto, 7 mesi.
Perciò una lavoratrice dipendente nata il 31 dicembre 1958 raggiunge il diritto all’Opzione donna il 31 luglio 2016 e, considerati anche i 12 mesi della finestra mobile, potrà incassare la pensione dal 1° agosto 2017.