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Pensione integrativa in anticipo: “Rita” abbatte l’Ape

Non solo Ape. Da quest’anno chi aspira alla pensione anticipata può fare ricorso anche alla Rita, acronimo per “rendita integrativa temporanea anticipata”. Introdotto dalla legge di Bilancio 2017, questo nuovo strumento consente di andare in pensione a 63 anni, cioè con un anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi rispetto all’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Vediamo come funziona.

COS’È LA RITA?

In sostanza, con la Rita i contribuenti possono ottenere un anticipo della pensione integrativa. È possibile infatti chiedere al fondo pensione presso il quale si è iscritti d’incassare con erogazioni mensili tutto o parte del montante contributivo accumulato. Bisogna però cessare il rapporto di lavoro e utilizzare la rendita come “assegno ponte” fino alla pensione vera e propria.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA RITA?

La Rita spetta a tutti i lavoratori iscritti all’Inps (dipendenti, autonomi e parasubordinati) che abbiano sottoscritto un piano di previdenza integrativa, a patto che soddisfino gli stessi requisiti previsti per l’Ape:

– almeno 63 anni di età;

– almeno 20 anni di contributi versati;

– maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;  

– l’ammontare della futura pensione deve essere pari ad almeno 1,4 volte il trattamento minimo Inps (circa 703 euro al mese), al netto dell’eventuale rata di restituzione del prestito bancario collegato all’Ape;

– non bisogna essere già titolari di una pensione diretta;

– anche se non si richiede l’Ape, ma solo la Rita, bisogna ottenere dall’Inps la “certificazione Ape”, che conferma il possesso dei requisiti necessari per accedere all’anticipo pensionistico tramite prestito bancario.

QUANDO SARÀ POSSIBILE OTTENERE LA RITA?

Come l’Ape, la Rita sarà operativa in via sperimentale dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

TUTTI I FONDI PENSIONE POSSONO EROGARE LA RITA?

No. Sono esclusi i fondi pensione a prestazione definita, ossia quelli che si impegnano a corrispondere una prestazione pensionistica predeterminata, a prescindere dai risultati della gestione delle risorse raccolte.

SONO PREVISTI VANTAGGI FISCALI?

Sì. Sulla parte imponibile della Rita si applica una tassazione agevolata, cioè un’imposta con aliquota al 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza integrativa eccedente il 15esimo. La riduzione, in ogni caso, non può superare il 6% (quindi l’aliquota minima è del 9%). Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, sono computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al primo gennaio 2007.

SI PUÒ CHIEDERE LA RITA INSIEME ALL’APE?

Sì. Anzi, in molti casi conviene, perlomeno se si vuole accedere all’Ape volontaria. Quest’ultima impone di sottoscrivere un prestito bancario assicurato che andrà restituito (con tanto di interessi) nei primi 20 anni di pensionamento effettivo con una decurtazione dell’assegno previdenziale. È evidente che, incassando contemporaneamente anche la Rita, il contribuente potrà ridurre l’entità del prestito bancario da richiedere con l’Ape, limitando così l’impatto dei rimborsi sulla futura pensione.

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