L’Inps ha pubblicato le istruzioni su come riunire gratuitamente i contributi divisi fra varie gestioni per ottenere una sola pensione (circolare n. 60 del 16/3/2017). Per il momento, le indicazioni interessano solo i lavoratori che hanno più spezzoni contributivi presso diverse gestioni previdenziali gestite dalla stessa Inps (dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive ed esclusive). In realtà, l’ultima legge di bilancio permette il cumulo gratuito anche ai lavoratori che hanno versato contributi alle casse professionali, ma le istruzioni per questi soggetti sono rinviate a una circolare successiva.
Veniamo quindi alle indicazioni per chi ha i contributi divisi tra le diverse gestioni Inps. Innanzitutto, l’Istituto spiega che il cumulo gratuito è utilizzabile per ottenere sia il trattamento di vecchiaia sia la pensione anticipata.
IL CUMULO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Nel primo caso, la novità è che potranno sommare le varie porzioni di contributi anche i lavoratori che hanno già 20 anni di contribuzione a una singola gestione Inps e che quindi (in presenza anche del requisito anagrafico) avrebbero diritto già solo con quelli a una pensione di vecchiaia. Fino all’anno scorso questa circostanza non permetteva di chiedere il cumulo. Ora sì, ma la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° febbraio 2017.
IL CUMULO PER LA PENSIONE ANTICIPATA
La stessa data-limite vale anche per chi cumula i contributi con l’obiettivo di andare in pensione anticipata. Fatto salvo questo sbarramento, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Anche in questo caso, naturalmente, è necessario soddisfare allo stesso tempo i requisiti anagrafici previsti dalle regole per la pensione anticipata, compresi gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita.
E CHI HA GIÀ UNA PENSIONE?
Il cumulo non è invece consentito a chi riceve già una pensione. Perciò se stavate pensando di sommare altri anni di contributi versati a gestioni diverse (comprese le casse professionali) per rafforzare l’assegno che già ricevete ogni mese, sappiate che non è possibile.
SUPERSTITI E INABILITÀ
L’Inps spiega poi che è possibile richiedere il cumulo anche per richiedere la pensione indiretta ai superstiti e la pensione di inabilità. La prima è una prestazione simile alla pensione di reversibilità, dalla quale si distingue per il fatto che il soggetto deceduto era un lavoratore non ancora pensionato. La seconda, invece, è il trattamento garantito ai lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
SE HAI GIÀ INIZIATO A PAGARE PER IL CUMULO
Infine, chi ha in corso un provvedimento di ricongiunzione onerosa e ha già diritto a una pensione in cumulo, ma non ha ancora pagato tutto l’importo dovuto, può chiedere la restituzione delle quote versate, che gli saranno rimborsate in quattro rate annuali.