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Patroni Griffi: no articolo 18 per i lavoratori statali, ma c’è la mobilità

Il Ministro della Funzione Pubblica ha spiegato, in una lettera aperta al Messaggero, le motivazioni che rendono fuorviante l’applicazione dell’articolo 18 agli statali – ”Un pezzo d’Italia chiede di colpire i lavoratori pubblici come se ci fossero conti da regolare, ma al dirigente pubblico non puo’ essere applicata la disciplina del dirigente privato”.

Patroni Griffi: no articolo 18 per i lavoratori statali, ma c’è la mobilità

Il Ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, è intervenuto sulle pagine del Messaggero in merito alle polemiche sull’articolo dei lavoratori: “Sull’applicazione dell’art. 18 agli statali si è sviluppato un dibattito a tratti incomprensibile se non indecifrabile”, ha affermato in una lettera al quotidiano romano, ”un pezzo d’Italia chiede di colpire i lavoratori pubblici come se ci fossero conti da regolare”.

“Il Paese ha bisogno di unità e non di divisioni”, ha aggiunto il Ministro, che ha poi elencato le motivazioni che rendono fuorviante l’applicazione dell’art. 18 agli statali. Innanzitutto, l’accesso alla Pubblica Amministrazione avviene tramite concorso.

Inoltre, la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro è ”in equilibrio tra garanzie di legalità e doveri dei lavoratori aggiuntivi a quelli previsti nel settore privato”. Da un lato il dipendente pubblico può e deve essere licenziato se commette determinati reati o se ha comportamenti scorretti previsti dalla legge. Ma al dirigente pubblico non può essere applicata la disciplina del dirigente privato che prevede la licenziabilità per il venir meno della fiducia, in quanto ”nessun rapporto fiduciario può crearsi tra dirigente pubblico e vertice politico amministrativo”.

Infine il licenziamento per motivi economici nel settore pubblico ha una disciplina ad hoc, ”scattano una serie di procedure che portano alla mobilità dei lavoratori presso altre amministrazioni e alla eventuale collocazione in disponibilita’ con trattamento economico pari all’80% dell’ultimo stipendio per due annualità”.

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