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Passeggiata e figli, cosa si può fare? Le novità dal Viminale

Bambini e anziani: l’ultima circolare del Viminale sugli spostamenti ha creato scompiglio tra le Regioni – Il ministero pubblica un nuovo chiarimento: quando si può portare il figlio a fare una passeggiata? Quali sono le regole generali? Ecco tutte le risposte

Passeggiata e figli, cosa si può fare? Le novità dal Viminale

Passeggiata sì o no? L’ultima circolare del Viminale, datata 31 marzo, contenente “chiarimenti” su spostamenti e assembramenti ai tempi del coronavirus ha creato non poche polemiche in tutto il Paese. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di “messaggio gravissimo e irresponsabile”, mentre l’assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, ha avvertito sul rischio di creare “un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora”. Critiche dure che hanno costretto il ministero dell’Interno a diramare un nuovo comunicato volto a “chiarire i chiarimenti” forniti 24 ore prima.

PASSEGGIATA: I CHIARIMENTI DEL VIMINALE

Alle 10.03 del 1°aprile il ministero guidato da Luciana Lamorgese pubblica una nota dal titolo: “I chiarimenti del ministero dopo la circolare del 31 marzo sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19”.

Al suo interno si spiega sin da subito che “le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano”. Rimane dunque valido ciò che ha stabilito il Governo nei precedenti decreti.

Il problema è che data la confusione e i numerosi dubbi sulla normativa, molti cittadini non hanno ben chiaro cosa si può fare e cosa no. 

Per quanto riguarda gli spostamenti, la regola generale, ribadisce il Viminale, è la seguente: 

“Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute”.

Fonte: ministero dell’Interno

Non solo, rimane valido il “divieto generale di assembramento”, così come l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima, pari ad un metro. 

Parlando invece delle ormai celeberrime passeggiate, nella nota del 1°aprile il ministero chiarisce che si può andare a prendere una boccata d’aria con il proprio figlio, ma con determinati paletti. Nel dettaglio: 

“È stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute”.

Fonte: ministero dell’Interno

Niente giochi all’aperto, niente palla o biciclette. Anche nei casi in cui è permesso, occorre restare nei pressi della propria abitazione (circa 200 metri) e tenersi lontano da parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. 

QUANDO SI PUO’ FARE UNA PASSEGGIATA: LA CIRCOLARE DEL 31 MARZO

A livello generale, la circolare del 31 marzo spiega che: 

  1. un genitore (uno solo) può portare il figlio a fare una passeggiata, rimanendo sempre vicino a casa, 
  2. si può accompagnare una persona anziana o inabile a fare una passeggiata “per motivazioni di necessità o di salute”, sempre restando nei pressi della propria abitazione.

Sulle passeggiate con figli si specifica infatti: 

“Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”

Fonte: ministero dell’Interno

Bisogna evidenziare che, secondo il Viminale, quando si parla di “attività motoria consentita” non ci si riferisce all’attività sportiva, come ad esempio il jogging. 

“Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute”.

Fonte: ministero dell’Interno

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