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Partite Iva e regime forfettario: guida in 10 punti

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega come e perché accedere al nuovo regime forfettario – Ecco quali sono i requisiti da soddisfare, i vantaggi che si ottengono e gli obblighi da rispettare.

Partite Iva e regime forfettario: guida in 10 punti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di chiarimenti per gli imprenditori e i professionisti che vogliono accedere con la propria partita Iva al regime forfettario introdotto dalla legge di Stabilità 2015. Nella circolare n. 10/E, il Fisco spiega le modifiche introdotte dalla manovra di quest’anno e scioglie alcuni dubbi emersi nel primo anno di applicazione del regime in vigore dal primo gennaio 2015.

1) COME SI ACCEDE?

I contribuenti che soddisfano una serie di requisiti (vedi il punto 2) e intendono avviare una piccola impresa o un’attività professionale accedono direttamente al regime forfettario al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

Chi ha già un’impresa o già svolge un’attività professionale – e soddisfa i requisiti – accede in automatico, senza la necessità d’inoltrare alcuna comunicazione al Fisco, né preventiva né successiva (al contrario, per scegliere il regime ordinario bisogna barrare la casella nella dichiarazione annuale Iva). Per fruire anche del regime contributivo agevolato, invece, è obbligatorio inviare una comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

2) QUALI SONO I REQUISITI DA SODDISFARE?

Per accedere al nuovo regime, i contribuenti devono soddisfare una serie di requisiti che fanno riferimento all’anno precedente:

– aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nella tabella

– aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;

– avere beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superi alla data di chiusura dell’esercizio i 20mila euro.

3) E LE CAUSE DI ESCLUSIONE?

Quanto alle cause ostative, non possono accedere al regime i contribuenti che:

– si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

– hanno percepito l’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati d’importo superiore a 30mila euro;

– non risiedono in Italia, a meno che abbiano la residenza in un Paese Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e producano in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo;

– effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

– partecipano a società di persone, ad associazioni professionali (di cui all’articolo 5 del Tuir) o a società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale (articolo 116 del Tuir).

La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza delle cause ostative vanno confermate in sede di dichiarazione dei redditi: quest’anno, nel modello Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

4) QUALI IMPOSTE SOSTITUISCE IL NUOVO REGIME?

L’imposta unica per i piccoli contribuenti sostituisce Irpef, Irap, addizionali regionali e comunali.

5) QUAL È L’ALIQUOTA?

Il nuovo regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, ma a partire dal 2016 chi apre una nuova attività – se in possesso dei requisiti – può beneficiare per 5 anni di un’aliquota agevolata al 5%.

6) SU COSA SI APPLICA?

Il prelievo si calcola sul reddito imponibile determinato forfettariamente applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività che corrisponde all’attività esercitata. Ecco la tabella dei coefficienti:

7) ESISTONO LIMITI DI ETÁ O DI TEMPO?

No: non sono previsti né limiti di età per l’accesso al nuovo regime forfettario né una durata massima oltre la quale sia obbligatorio abbandonare la disciplina di favore.

8) QUALI SONO I VANTAGGI DEL NUOVO REGIME?

I contribuenti che applicano il regime forfettario beneficiano di numerose agevolazioni:

– non addebitano l’Iva in fattura;

– non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972;

– sono esonerati dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list.

– ai fini delle imposte sui redditi, sono esclusi dagli studi di settore;

– non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle;

– sono esonerati dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

9) QUALI ADEMPIMENTI SONO OBBLIGATORI?

È comunque necessario adempiere ad alcuni obblighi:

– certificare i corrispettivi;

– numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

– versare l’Iva per le operazioni in cui si è debitori d’imposta (dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta).

10) CHE NE È STATO DEI PRECEDENTI REGIMI AGEVOLATI?

Sono stati abrogati dal primo gennaio 2015 tutti i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Tuttavia, per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni).

Ad esempio, un contribuente che ha avviato una nuova attività nel 2014 e ha applicato il regime fiscale di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive può applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018.

Inoltre, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che rimane fino al completamento del quinquennio agevolato, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.

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