Arriva ufficialmente il part-time agevolato. I lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato e orario pieno che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018 potranno concordare con il datore di lavoro il passaggio al part-time con una riduzione dell’orario tra il 40 ed il 60%, ricevendo ogni mese in busta paga (oltre alla retribuzione per il part-time stesso) una somma esentasse pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato. Lo prevede il decreto firmato dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti che disciplina le modalità di riconoscimento del part-time agevolato, introdotto dalla Legge di stabilità 2016. In pratica, supponendo che un lavoratore opti per una riduzione di orario del 50%, manterrà – grazie al nuovo meccanismo – una retribuzione equivalente a circa il 65% di ciò che percepiva prima. Quando andrà in pensione, lo stesso lavoratore prenderà comunque il 100% dell’assegno previdenziale.
Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo che alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione. Il decreto è stato trasmesso ieri alla Corte dei Conti e diventerà operativo dopo la registrazione.
Per accedere al beneficio il lavoratore deve richiedere all’Inps la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Quindi, il lavoratore e il datore stipulano un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario.
La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia. Dopo la stipula del contratto, il decreto prevede il rilascio, in cinque giorni, del nulla osta da parte della Direzione territoriale del lavoro e il rilascio in cinque giorni dell’autorizzazione conclusiva dell’Inps.
La contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, viene riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Il decreto chiarisce che la somma erogata mensilmente dal datore di lavoro è onnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.