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Panetta: “Il Tub ha 30 anni, ma è ancora un modello per il Testo Unico Bancario Europeo”

L’impressione che si può trarre a 30 anni dall’approvazione del Tub è “quella di un legislatore lungimirante, che ha saputo definire uno strumento normativo adeguato”, ha detto Panetta

Panetta: “Il Tub ha 30 anni, ma è ancora un modello per il Testo Unico Bancario Europeo”


Il testo unico bancario ha compiuto trent’anni
e a tre decadi di distanza dalla sua approvazione, l’impressione che si può trarre è “senz’altro quella di un legislatore lungimirante, che ha saputo definire uno strumento normativo adeguato allo spirito del suo tempo e in grado di coesistere con gran parte degli innesti normativi successivi”. Questa è l’opinione del nuovo Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, intervenuto oggi, lunedì 11 dicembre al convegno “A 30 anni dal Testo Unico Bancario (1993-2023): The test of time” organizzato dalla Banca d’Italia e dall’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia.

Il Tub e il processo di armonizzazione europeo

“L’unione bancaria ha tuttavia fatto emergere temi con cui le legislazioni nazionali si devono confrontare. La vitalità del Testo unico dipenderà dal processo di armonizzazione europeo: quanto più si procederà nella direzione dell’armonizzazione massima delle regole e della vigilanza, tanto più esso sarà destinato a perdere centralita'”, ha detto il numero uno di Bankitalia 

Per Panetta “non si perderà invece la validità del modello immaginato trent’anni fa, frutto di un grande sforzo di semplificazione normativa e di delegificazione, volto a conferire completezza e centralità alla vigilanza cosiddetta integrata. Un modello fin qui ampiamente promosso dalla prassi applicativa. Un riferimento e uno sprone per il futuro legislatore dell’Unione”.

Parlando dei possibili futuri sviluppi della legislazione bancaria, il governatore di Bankitalia sottolinea come “L’attualità e il ruolo del Testo unico dipenderanno dalla velocità del processo di integrazione europea, anche in settori finora non completamente armonizzati e che tutt’oggi trovano in esso la principale fonte normativa”. In sede europea, rileva Panetta, “si sta lavorando al fine di armonizzare le procedure di insolvenza bancarie dei singoli paesi membri, qualora non venga applicato il meccanismo della risoluzione. Si tratta di una materia delicata, con impatti diretti sulla valutazione dell’interesse pubblico alla risoluzione affidata al Single Resolution Board. E sulla quale il Testo unico ha molto da dire”.

Il Tub e le finalità della vigilanza

Il Governatore di Bankitalia ha fatto riferimento anche alle finalità della vigilanza “L’articolo 5 del Testo unico introdusse trent’anni or sono la c.d. meta norma secondo cui: ‘Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia’. Una norma analoga non dovrebbe mancare in un eventuale testo unico bancario europeo. È una essenziale forma di accountability a priori, che ispira l’azione discrezionale della Vigilanza ancorandola a obiettivi predeterminati dal legislatore”, ha detto Panetta.

L’accountability e il ruolo delle autorità europee 

Il numero uno di via Nazionale si è soffermato poi sul tema dell’accountability, che richiama quello del ruolo delle autorità europee in materia bancaria, dei loro rapporti reciproci, della loro relazione con le autorità nazionali che partecipano agli organi di supervisione europei. “Pure su questi temi sarebbe auspicabile – anche qui, sulla falsariga del TUB – un quadro di regole omogeneo per le autorità sia europee sia nazionali che individui i necessari presidi di indipendenza e gli obblighi di rendicontazione – ha affermato – che chiarisca i rapporti con le autorità europee e nazionali che presiedono ad altri segmenti del mercato finanziario (quali le autorità di mercato e di vigilanza sulle compagnie assicurative); che definisca le modalità di interazione con le autorità incaricate della lotta al riciclaggio, auspicabilmente incardinate in un quadro europeo di riferimento con al vertice l’istituenda Anti-Money Laundering Authority”.

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