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Nuovi voucher: istruzioni Inps su “Libretto di famiglia” e “Prestazioni occasionali”

FIRSTonline

L’Inps ha pubblicato una circolare con le istruzioni su come utilizzare i nuovi strumenti per il lavoro occasionale creati dal governo in sostituzione dei voucher. La normativa – spiega l’istituto – prevede che i datori di lavoro possano acquisire prestazioni di lavoro occasionale secondo due diversi forme contrattuali:

Il Libretto Famiglia: per le persone fisiche che non esercitano un’impresa o una libera professione. È destinato ai lavori domestici (giardinaggio, ripetizioni, baby-sitting) e prevede il pagamento con tagliandi telematici da 10 euro l’ora.

Il Contratto di prestazione occasionale: per gli altri datori di lavoro, ovvero professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni. È prevista una paga oraria minima di 9 euro, cui si aggiungono i contributi a carico del datore nella misura del 33% del compenso e il premio assicurativo contro gli infortuni. Non potranno usarlo le imprese con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, quelle del settore edilizio e minerario e le aziende esecutrici di appalti di opere e servizi.

La gestione dei flussi informativi e finanziari delle prestazioni di lavoro occasionali (versamenti del datore di lavoro ed erogazione del compenso al lavoratore) è affidata all’Inps.

Dal punto di vista dei datori di lavoro, le due nuove forme contrattuali si differenziano per le modalità e i tempi di comunicazione della prestazione, il tipo di lavoro richiesto, i compensi e le contribuzioni obbligatorie.

GLI OBBLIGHI

In entrambi i casi sono previsti quattro obblighi:

1) La registrazione del datore di lavoro e del lavoratore attraverso piattaforma informatica gestita dall’Inps, che può essere effettuata anche tramite il contact center dell’Istituto.

2) Il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista per il pagamento delle prestazioni e dei contributi obbligatori attraverso il modello F24 o strumenti di pagamento elettronici.

3) L’inserimento in procedura, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di lavoro occasionale.

4) Il pagamento diretto del lavoratore, da parte dell’Inps, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

I LIMITI ECONOMICI

Sono previsti anche i seguenti limiti economici:

a) Ciascun lavoratore non può guadagnare dal lavoro occasionale più di 5.000 euro l’anno, un tetto valido per la somma di tutte le sue occupazioni con diversi datori di lavoro.

b) Ciascun datore di lavoro non può pagare un singolo lavoratore più di 2.500 euro l’anno. Superata quella soglia, scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. In tutto, il datore di lavoro non può avvalersi di prestazioni occasionali per più di 5mila euro l’anno.

Nessuno di questi limiti vale per il settore agricolo, dove però l’utilizzo del nuovo “contrattino” sarà limitato a pensionati, disoccupati, studenti e persone che ricevono sussidi integrativi.

LA PIATTAFORMA ONLINE

A partire dal 10 luglio 2017, datori di lavoro e lavoratori dovranno preventivamente registrarsi al servizio, direttamente tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto.

Per poter utilizzare il contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il libretto famiglia è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.

L’Inps, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga al lavoratore i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.

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