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No Russia: la Ue irrigidisce la due diligence per l’export

Ora le imprese esportatrici hanno l’obbligo di assicurare la non-riesportazione in Russia di beni e tecnologie ad alto valore. Si vogliono colpire le pratiche elusive, anche inconsapevoli

No Russia: la Ue irrigidisce la due diligence per l’export

Con il dodicesimo pacchetto sanzioni contro la Russia, adottato dall’Ue il 18 dicembre 2023, sono state rafforzate le misure antielusive. Il nuovo articolo 12 octies del Regolamento Ue 833/2014, modificato dal Regolamento Ue 2878/2023, ha introdotto l’obbligo di inserire in tutti i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo relativi ad alcune categorie di prodotti sensibili, la cosiddetta la clausola “No Russia”, che prevede il divieto di riesportazione in Russia.

L’obiettivo è quello di colpire settori chiave come beni e tecnologie ad alto valore (in particolare quelli “dual use”, utilizzabili sia in ambito civile che militare) e le importazioni di diamanti. Le misure hanno un impatto anche sulle imprese italiane che non hanno diretti rapporti commerciali con la Russia e vanno rispettate anche nel caso di trasferimenti senza passaggio di proprietà e qualunque sia la causa alla base dell’esportazione o del trasferimento.

Export: adempimenti contrattuali ed eccezioni

La norma si applica ai contratti stipulati a partire dal 20 marzo 2024. Entro tale data dovranno inoltre essere adeguati i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, la cui esecuzione si protrarrà oltre il 20 dicembre 2024. Non è necessario invece adeguare i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023, a condizione che la relativa esecuzione avvenga entro e non oltre il 20 dicembre 2024.

L’obbligo non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell’Ue come Usa, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia, che già applicano misure di controllo equivalenti a quelle Ue.

Se un partner commerciale di un paese terzo viola gli obblighi contrattuali, l’esportatore deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro in cui risiede non appena viene a conoscenza della violazione.

Obblighi contrattuali e sanzioni

L’obbligo contrattuale riguarda:

  • beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale,
  • carburanti e additivi per carburanti,
  • armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni,
  • prodotti comuni ma considerati dall’Ue “ad alta priorità”,
  • dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici.

La clausola obbliga le imprese esportatrici ad un maggior carico di adempimenti burocratici e normativi. In caso di dubbi, va utilizzato lo strumento ITV (Informazioni Tariffaria Vincolante) per ottenere un parere vincolante dall’autorità doganale centrale.

Sarà inoltre necessario informare le controparti estere dell’obbligo di includere la “No Russia Clause” nei contratti. L’eventualità di un’accurata due diligence sulle controparti è, dunque, da considerarsi prioritaria: le imprese devono prestare particolare attenzione ai partner commerciali con cui operano per evitare di essere coinvolte in pratiche elusive, anche inconsapevoli. La mancata osservanza delle nuove regole può, infatti, comportare sanzioni severe per le imprese, con impatti negativi significativi sulla loro reputazione e attività.

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