Entra in vigore oggi la negoziazione assistita, ovvero l’obbligo di cercare una mediazione fra le parti prima di avviare una causa in tribunale.
QUALI MATERIE RIGUARDA?
La novità, che ha l’obiettivo di snellire le procedure, riguarda tre materie:
– il risarcimento danni per sinistri stradali;
– il recupero di somme fino a 50mila euro dovute a qualsiasi titolo (escludendo ovviamente i casi in cui la legge imponga altre procedure di mediazione o conciliazione);
– i contratti di trasporto o sub-trasporto.
QUALI SONO I TEMPI PER RISPONDERE ALL’INVITO?
L’avvocato di chi ha subito il danno ha l’obbligo d’invitare il legale dell’altra parte, tramite raccomandata o Pec, a stipulare una “convenzione di negoziazione assistita”. Si può avviare il processo in tribunale soltanto se l’altra parte rifiuta l’invito oppure non risponde entro 30 giorni dalla sua ricezione.
COSA ACCADE SE L’INVITO VIENE ACCETTATO?
Se invece l’invito viene accettato, gli avvocati redigono la “convenzione di negoziazione assistita”, in cui viene concordato un termine per raggiungere un accordo (non inferiore a un mese) e i legali certificano le firme sotto la propria responsabilità professionale.
Se poi si arriva effettivamente all’accordo, questo, una volta sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, ha il valore di una sentenza.
In caso contrario, se cioè non si arriva ad alcuna intesa entro il termine fissato nella convenzione, gli avvocati devono redigere e certificare la dichiarazione di mancato accordo. A quel punto si può dare il via al processo.
L’ACCOVATO HA L’OBBLIGO D’INFORMARE IL CLIENTE?
L’avvocato è tenuto a informare il proprio cliente dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita, ma la legge non prevede alcuna sanzione contro il legale in caso di mancata informativa. Non rimane quindi che tenersi informati e affidarsi alla deontologia dei singoli professionisti.