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Naspi 2016: requisiti, calcolo, durata. Le novità per il nuovo anno

Nuovo anno, nuove regole. In materia di ammortizzatori sociali sono molti i cambiamenti entrati in vigore riguardanti Naspi, Asdi e Dis-coll, le indennità di disoccupazione destinate a tutelare i lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro entrate in vigore il 1°maggio 2015 nell’ambito del Jobs Act.

I decreti approvati dal Consiglio dei Ministri a fine ottobre hanno cambiato il meccanismo di funzionamento dei sussidi, stabilendo delle novità importanti in materia di durata, requisiti, doveri, sanzioni e coperture.

Per quanto riguarda in particolare la Nuova Assicurazione per l’Impiego, meglio nota come Naspi, le modifiche sono rilevanti. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le nuove regole in vigore per il 2016.

NASPI: CHE COS’E’ E COME FUNZIONA

La Naspi è l’ammortizzatore sociale nato per sostituire la vecchia Aspi e destinato alla tutela delle seguenti categorie:

– lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro;

– lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa

– lavoratori che hanno risolto in via consensuale il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.

Rimangono esclusi dal meccanismo i lavoratori a tempo indeterminato della Pubblica amministrazione e gli operatori agricoli, categorie già coperte da altre indennità.

Per poter accedere alla NASpI il lavoratore deve presentare apposita domanda per via telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dall’inizio dello stato di disoccupazione.

NASPI: REQUISITI D’ACCESSO

Per poter usufruire della Naspi i disoccupati devono rispettare alcuni requisiti stabiliti nell’ambito del decreto approvato il 20 febbraio 2015:

– stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;

– almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

– trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

NASPI: DURATA

La precedente normativa prevedeva che per il 2015 e il 2016 i lavoratori potessero fruire della Naspi per un periodo di tempo massimo pari a 24 mesi. Per il 2017 invece, la durata massima si sarebbe accorciata, scendendo a un massimo di 18 mesi.

La nuova disposizione, stabilita dal decreto di ottobre e regolata dalla circolare INPS n.194 del 27 novembre, prevede invece che gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, potranno essere sostenuti da NASpI per un numero di settimane pari al 50% di quelle coperte da contribuzione, negli ultimi 4 anni. La durata massima viene ampliata a 104 settimane (vale a dire 2 anni) dalle precedenti 78.

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NASPI: CALCOLO

L’importo massimo della Naspi non potrà mai supera i 1.300 euro. Per calcolare l’importo mensile del beneficio occorrerà dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contributi versati. A questo punto sarà necessario moltiplicare il risultato per 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro al mese, l’importo dell’assegno sarà pari al 75% della retribuzione stessa. Per importi inferiori al 75% della retribuzione mensile si dovrà aggiungere il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e i 1.195 euro.

A partire dal 1°giorno del quinto mese di percezione della Naspi, l’ammontare del sussidio verrà ridotto del 3% al mese.

NASPI: LAVORATORI STAGIONALI

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda i lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico o negli stabilimenti termali. Questi ultimi potranno avere accesso al sussidio per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2015, di durata inferiore a sei mesi. In base a quanto stabilito, dovranno essere computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini Aspi 2012 fruite nei quattro anni di riferimento. In questi casi, la Naspi non potrà superare il limite massimo di 6 mesi.

NASPI: COLF E LAVORATORI DOMESTICI

La nuova normativa prevede un cambiamento dei requisiti d’accesso richiesti a:

-colf,

– lavoratori domestici,

– lavoratori a domicilio,

– dipendenti con periodi di lavoro estero,

-lavoratori caratterizzati da neutralizzazione con contribuzione di interesse molto datata e agricoli.

Per quanto riguarda queste categorie, data la difficoltà di individuare le 30 giornate lavorate nell’anno, condizione necessaria per poter fruire della Naspi sarà quella di possedere cinque settimane lavorate (settimane con un minimo di 24 ore di lavoro retribuito.

NASPI: IL NUOVO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Il decreto n.150 del 27 novembre modifica la definizione di stato di disoccupazione, includendo in essa i lavoratori i lavoratori privi di impiego che dichiarano  la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Una volta presentata la domanda d’accesso in via telematica (entro 68 giorni dal licenziamento) il lavoratore dovrà contattare il centro per l’impiego di riferimento allo scopo di procedere alla stipula del patto di servizio personalizzato. Egli avrà inoltre l’obbligo di partecipare a iniziative e laboratori volti a rafforzare le competenze, la formazione e la riqualificazione. Il disoccupato dovrà inoltre accettare le offerte di lavoro ritenute congrue.

In caso di mancato rispetto degli obblighi, la nuova normativa prevede anche delle sanzioni:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Se invece il lavoratore disoccupato non accetta un’offerta di lavoro considerata congrua in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

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