Entro il 6 dicembre l’OAM dovrà avviare la gestione del Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica. È infatti entrato in vigore il 6 settembre, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in base alla quale l’OAM avrà tre mesi per avviare il Registro e le relative sezione e sottosezione, previo parere del Garante della Privacy.
Alimentazione e consultazione del registro presso l’OAM
Nel dettaglio, spiega l’Organismo, il decreto ministeriale appena entrato in vigore stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro, della relativa sezione ad accesso pubblico per l’iscrizione dei Punti di contatto in Italia e della sottosezione ad accesso riservato. Dovranno registrarsi i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio della propria attività in Italia, i soggetti convenzionati ovvero agenti, devono comunicare all’OAM i propri dati (denominazione sociale, sede, codice fiscale, etc.), e quelli dei soggetti sopra richiamati. Per gli Istituti con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro i dati potranno essere trasmessi tramite il Punto di contatto centrale.
Comunicazione effettuata con cadenza semestrale e in via telematica
Le comunicazioni, da effettuare telematicamente, utilizzando il servizio che sarà presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, andranno inviate con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. Sarà compito dell’OAM verificare la completezza e la regolarità e provvedere all’annotazione nel Registro entro quindici giorni dalla comunicazione.
Nei confronti di Prestatori di servizi di pagamento, Istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei Punti di contatto centrale che non rispetteranno i termini prescritti, l’OAM avvia la procedura sanzionatoria per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa (sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).
Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato
Inoltre, i Prestatori di servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali o Punti di contatto dovranno comunicare all’OAM l’annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all’avvio del Registro.
Nella sottosezione ad accesso riservato l’OAM annoterà eventuali provvedimenti adottati in base alla normativa antiriciclaggio dalle autorità competenti a carico di soggetti convenzionati o Agenti. L’Organismo dovrà garantire la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia e della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del Registro ad accesso riservato. L’OAM consentirà la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del Registro ad accesso riservato anche ai Prestatori di servizi di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai Punti di contatto centrale, che potranno utilizzare i dati esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
L’Organismo, con gli atti attuativi, determinerà l’entità del contributo di iscrizione per i Punti di contatto e quello semestrale previsto dalla legge a carico dei soggetti tenuti alle comunicazioni del Registro: le somme riscosse dall’OAM – a titolo di contributo spiega in una nota – sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro.