Scatta una novità importante per l’F24. Da oggi i contribuenti privati (i titolari di partita Iva sono già obbligati) devono utilizzare il modello telematico, non più il cartaceo, attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria (“F24web” o “F24online” mediante i canali Fisconline o Entratel).
L’obbligo, introdotto dal decreto 66/2014 a sua volta convertito dalla legge 89/2014, riguarda tre casi particolari chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 19 settembre scorso. Eccoli:
1) Modelli F24 con saldo superiore a mille euro, a prescindere dalla presenza o meno di crediti utilizzati in compensazione
2) Modelli F24 a saldo zero, ovvero quelli in cui le somme riportate nella colonna “importi a debito pagati” sono pari a quelle indicate sotto la voce “importi a credito compensati”. In altre parole, quando pagamenti dovuti e crediti d’imposta si equivalgono.
3) Modelli F24 che contengono crediti utilizzati come compensazione in cui il saldo finale è maggiore di zero.
In alternativa alla comunicazione diretta via web, nel primo caso il contribuente potrà rivolgersi a un intermediario abilitato (commercialisti, Caf o associazioni sindacali di categoria tra imprenditori), che effettuerà la trasmissione utilizzando i servizi “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”; nel secondo e nel terzo caso, invece, sarà possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento).
Potranno continuare a utilizzare il modello F24 cartaceo solo quattro categorie di contribuenti:
1) i non titolari di partita Iva che devono versare somme pari o inferiori a mille euro, purché non figurino crediti in compensazione;
2) sempre fra i non titolari di partita Iva, coloro che hanno in corso al primo ottobre 2014 piani di rateizzazione di tributi, contributi e altre entrate, per i versamenti fino al 31 dicembre 2014 anche in caso di somme superiori a mille euro, di crediti in compensazione o di saldo del modello pari a zero;
3) chi utilizza modelli precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio l’Agenzia delle Entrate o i Comuni) con saldo finale superiore a mille euro, anche in questo caso a patto che non siano indicati crediti in compensazione;
4) i contribuenti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali in forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici, in ogni caso, non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dall’F24 (ad esempio versamenti diretti in Tesoreria e bonifici).