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L’omicidio stradale è legge

Via libera al Senato dopo un lunghissimo iter – Sarà punito con reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale – Ma le fattispecie contemplate sono molte.

L’omicidio stradale è legge

Dopo un lungo percorso in Parlamento, l’omicidio stradale è legge. Il Senato ha approvato mercoledì il disegno di legge, sul quale il governo aveva posto la fiducia, con 149 voti a favore, 3 contrari e 15 astenuti. Quello licenziato è lo stesso testo che era stato approvato dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 2016, con l’accoglimento di un emendamento che esclude l’arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di lesioni personali colpose se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità.

La legge inserisce quindi nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

E’ confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni), ma è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). E’ invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni). E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

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