(askanews) Senatori sottoposti alla valutazione degli elettori senza toccare l’articolo 2 del ddl di Boschi-Renzi di riforma costituzionale ma inserendo le modalità di scelta dei nuovi inquilini di palazzo Madama nell’articolo 122 della Costituzione: arriva dal gruppo Astrid presieduto da Franco Bassanini, consigliere del presidente del Consiglio Matteo Renzi, una proposta per sbloccare l’impasse causata dal braccio di ferro nel Pd senza rallentare il percorso di modifica della Carta.
Nella nota messa a punto da una decina di professori di diritto pubblico e costituzionale si prende atto che “la modifica apportata dalla Camera all’articolo 57 della Costituzione (cioè l’articolo 2, comma 5, del ddl di riforma) concerne esclusivamente la durata del mandato dei senatori e non la composizione del Senato e le modalità di elezione dei suoi membri”. Quindi, secondo Astrid, le restanti norme contenute nell’articolo in questione non possono essere toccate essendo state approvate in maniera identica dalle due Camere.
Al contrario, l’articolo 35 del ddl Boschi-Renzi, che riscrive il primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, è stato modificato a Montecitorio con l’aggiunta della norma sull’equilibrio di rappresentanza tra uomini e donne. Questo “consentirebbe un intervento emendativo del Senato” dove, suggerisce Astrid, si “potrebbe approvare un nuovo emendamento” per aggiungere al primo comma dell’articolo 122 il riferimento alle “modalità con le quali sottoporre alla valutazione degli elettori le candidature dei membri del Consiglio regionale destinati anche a rappresentare la Regione nel Senato della Repubblica”. Scritta in questo modo la norma costituzionale, rileva Astrid, “sarebbe sufficientemente ampia ed elastica da consentire al legislatore nazionale, e anche (se questi lo riterrà opportuno) ai legislatori regionali, di scegliere tra diverse soluzioni”.
I professori del gruppo presieduto da Bassanini ne suggeriscono quattro: “mero obbligo per i partiti di evidenziare i loro candidati ad essere, se eletti, non solo componenti del Consiglio regionale, ma anche senatori in rappresentanza della Regione”; “previsione nella legge regionale della presentazione di un listino bloccato di candidati destinati, se eletti, a assommare l’incarico di componente del Consiglio regionale e di senatore in rappresentanza della Regione”; “previsione nella legge regionale della presentazione di un listino regionale di candidati destinati, se eletti, a assommare l’incarico di componente del Consiglio regionale e di senatore in rappresentanza del la Regione, sui quali l’elettore potrebbe esprimere uno o più voti di preferenza”; “nelle Regioni che prevedono la facoltà degli elettori di esprimere voti di preferenza per l’elezione dei consiglieri regionali, previsione che gli elettori abbiano a disposizione un apposito voto di preferenza per i consiglieri regionali/senatori; oppure che questi siano scelti dal Consiglio regionale tra quelli che hanno ottenuto (per ciascuna lista) più preferenze per il Consiglio regionale (ovvero un numero di preferenze superiore alla media di quelli ottenuti dagli eletti”.