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Libretti di risparmio, una legge per evitare i trucchi delle banche

Comincia questa settimana alla Commissione Finanze del Senato il cammino di un disegno di legge, in soli tre articoli, per chiarire in modo netto il diritto di un titolare di un libretto di risparmio alla restituzione da parte della banca delle somme in esso contenute e i termini di decorrenza della prescrizione

“Chiarire in modo netto e univoco il diritto di un depositario di libretto di risparmio alla restituzione da parte della banca delle somme in esso contenute e i relativi termini di decorrenza della prescrizione del diritto dei depositanti alla restituzione delle somme di loro spettanza”: è questo l’obiettivo di un disegno di legge che la commissione Finanze del Senato inizia a esaminare questa settimana.

L’iniziativa legislativa – come viene ripercorso nella presentazione del ddl – trae lo spunto dal contenzioso tra il titolare di un libretto al portatore aperto nell’ormai lontano 1965 e una delle principali banche nazionali, la quale negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere tale credito, adducendo varie motivazioni (prescrizione, scadenza dei termini della conservazione della documentazione contabile del libretto).

Ne è nata una sequela di ricorsi, sentenze e controsentenze. Ecco dunque il disegno di legge, di soli 3 articoli, che si pone l’obiettivo di mettere finalmente un punto. Per prima cosa si stabilisce che “ove nel contratto di apertura di un libretto di risparmio bancario le parti non abbiano previsto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca deve restituire le somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante”.

Chiarito questo punto, si puntualizza poi – ai fini della prescrizione – che “in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal contratto, il diritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data della richiesta di restituzione da parte del depositante“.

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